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è atto medico
Tratto dal Notiziario flash SMB Italia
speciale anno VI n.2 Apr.- Mag.- Giu.
1998
L'Omeopatia è atto medico
Cari soci, questo n.ro del notiziario
esce prima del previsto, per questo
"Speciale", per farvi conoscere
la importante decisione presa dall'Ord.
med. di Roma nei confronti dell’Omeopatia
che, con questa Delibera, diventa
ATTO MEDICO. Nel rilevare l'importanza
di questa decisione, unica in Europa,
parimenti è da notare la sensibilità
della presidenza dell'Ordine (Dott.
B.MELEDANDRI , Dott. G.DIGNITARO e
Dr. D.COSI) che, sempre attenta al
fenomeno Omeopatia (per 3 anni ha
concesso il patrocinio alla SMB ITALIA),
ha, con questo atto, riconosciuto
ufficialmente la professionalità
di tutti quei Medici che da anni praticano
questa "Medicina non Convenzionale".
Come tutta le "prime" presenta
aspetti non chiari e potrà
essere migliorata, ma la cosa più
importante da augurarsi è che
possa essere ripresa, attraverso la
FNOMCeO, da tutti gli Ordini dei Medici
italiani. La delibera tratta anche
di Agopuntura e fitomedicina ma di
seguito riportiamo solo la parte del
documento riguardante l'omeopatia.
DELIBERAZIONE N. 51/98 Ord. Medici
Chir. ed Od. Prov. di Roma.
Oggetto: Accertamenti attività
professionale degli iscritti nell'ambito
delle medicine complementari (Omeopatia,
Agopuntura, Fitomedicina).
...OMISSIS...
L'omeopatia è un metodo clinico
e terapeutico basato sulla "Legge
dei Simili" formulato da S. Hahnemann
all'inizio del secolo 19. La legge
dei simili afferma che è possibile
curare un malato somministrandoli
una sostanza che, in un uomo sano,
riproduce tutti i sintomi della sua
malattia. La Farmacologia Omeopatica
classica (materia medica) è
costituita da una serie di "rimedi"
tratti dal mondo minerale, vegetale
e animale e di sintesi. Ogni rimedio
è stato singolarmente testato
a dosi subtossiche sull'uomo sano
(Sperimentazione Patogenica Pura)
per evidenziarne i sintomi provocati.
Il rimedio viene poi somministrato
al malato in dosi più o meno
attenuate, preparato attraverso un
ben codificato procedimento di fabbricazione
(progressive diluizioni e succussioni).
Nella pratica clinica omeopatica classica
il medico, dopo aver formulato una
diagnosi, somministra il rimedio più
simile ai modi peculiari con i quali
il malato esprime la sua malattia:
la terapia è pertanto personalizzata.
1."L'Omeopatia è una metodologia
clinica diagnostica e terapeutica
olistica che utilizza come medicinali
sostanze diluite e dinamizzate somministrate
secondo la Legge di Similitudine ed
individualizzate mediante la Patogenesi
(effetto della sostanza sull'uomo
sano)"
2.L'esercizio dell'Omeopatia costituisce
un ATTO MEDICO in quanto è
compito del medico individuare la
malattia tramite la diagnosi. Definita
la diagnosi il medico sceglierà
la terapia e porrà la prognosi.
L'Omeopatia potrà essere esercitata
da un medico "esperto" iscritto
in un apposito "Registro".
Viene ritenuto esperto in omeopatia
un medico che ha frequentato una scuola
di Formazione dalle caratteristiche
che verranno ora definite e ne ha
conseguito il relativo diploma. Vi
è la possibilità di
utilizzare professionalmente la direzione.
"Iscritto nel Registro della
Medicina Omeopatica" istituito
presso l'Ordine.
Le scuole di Omeopatia attualmente,
per una formazione di base, debbono
avere le seguenti caratteristiche:
1) deve essere costituito da un numero
complessivo di almeno 240 ore di lezione,
teoriche e pratiche, suddivisibili
in più anni, con obbligo di
frequenza;
2) il passaggio agli anni successivi
è subordinato ad un test di
verifica;
3) per ottenere il diploma è
necessario superare un esame finale
in presenza della Commissione di esame
che deve essere costituita da almeno
un docente, dal responsabile didattico
e da un rappresentante dell'Ordine
dei Medici della città in cui
si è svolto il corso.
Il superamento dell'esame è
accompagnato da un voto di giudizio.
Per il futuro, ed eventualmente in
relazione alla situazione europea
dell'Omeopatia le caratteristiche
saranno adeguate ai parametri degli
altri paesi.
In ogni caso, a partire dall'anno
di corso che avrà inizio nell'anno
1999, il numero delle ore sarà
elevato a 330 complessive, con l'obbligo
di presenza di almeno 300 ore di cui
il 25% di pratica nel corso o presso
un tutor designato dalla scuola.
La Scuola di Omeopatia deve avere
un direttore didattico che ha la responsabilità
didattica della Scuola nei confronti
dell'Ordine dei Medici. Il direttore
didattico deva essere un medico che
ha conseguito un diploma in omeopatia
da almeno 10 anni, deve avere almeno
5 anni di esperienza didattica specifica
e deva avere adeguato curriculum professionale
in Omeopatia. Suo compito è
di scegliere anche i collaboratori
ed i docenti della Scuola, di cui
ne ha la responsabilità.
Si possono iscrivere alla Scuola
di Omeopatia, oltre ai medici Chirurghi
ed agli Odontoiatri, gli studenti
degli ultimi due anni del relativo
corso di laurea, previa approvazione
del Direttore Didattico, che però
conseguiranno il Diploma solo dopo
il conseguimento della Laurea e dell'abilitazione
professionale.
Possono conseguire il Diploma in
Omeopatia i laureati in Medicina e
Chirurgia e gli Odontoiatri, per le
relative competenze professionali.
Specificità della Didattica:
1) L'indirizzo didattico della Scuola
è lasciato completamente libero
ma deve essere indicato e rispondere
ai requisiti fondamentali presenti
nella definizione di Omeopatia (utilizzazione
delle dosi infinitesimali, legge di
similitudine, Patogenesi).
2) L'Omeopatia è un ATTO MEDICO
e deve essere appannaggio del medico,
pertanto è indispensabile che
nelle lezioni si evidenzi "la
parte così detta convenzionale".
Tale parte consiste nella necessità
per il medico omeopata di porre prima
di tutto la diagnosi di malattia esponendo
in modo chiaro ed inequivocabile le
possibilità terapeutiche della
Medicina convenzionale e della Medicina
omeopatica, valutate rispetto la malattia
in esame ed alle capacità di
risposta del paziente (desunta anche
dalle indagini di laboratorio, da
esami specialistici e dallo studio
costituzionale e miasmatico).
Il Programma di ogni Scuola, ai fini
dell'iscrizione nel Registro dell'Ordine
dei Medici, dovrà essere vegliato
da una apposita commissione istituita
presso lo stesso Ordine.
Il programma di base deve comprendere
e sviluppare quantomeno i seguenti
argomenti:
1) Legislazione (in Italia o in Europa).
2) Ricerca scientifica.
3) Rapporti con la Medicina convenzionale.
4) Consenso informato del paziente.
5) Storia dell'Omeopatia (inquadramento
nella realtà storica attuale
ed al momento della sua nascita).
6) Basi teoriche (Leggi fondamentali
ed Organon).
7) Tecnica farmaceutica omeopatica
e descrizione dei vari tipi di diluizioni
(CH,K,DH,LM,FC).
8) Teoria delle Costituzioni e dei
Miasmi.
9) Descrizione dei medicinali utilizzati
in Omeopatia (la sostanza base, la
patogenesi, l'eventuale tossicologia
ed utilizzazione in medicina convenzionali,
possibilità terapeutiche).
10 )Presentazione delle patologie
in cui sono consigliati i medicinali
omeopatici
11) Tecniche di individuazione dei
medicinali omeopatici(repertorio,
indagine clinica, indagine costituzionale
miasmatica, ecc.).
12) Esercitazioni pratiche (almeno
il 25-30% del monte ore complessivo).
13) Valutazione dell'effetto della
prescrizione.
14 )Semeiotica medica omeopatica.
In un prosieguo di tempo l'Ordine
curerà l'organizzazione di
Corsi per la formazione di medici
omeopati "tutor". Tali medici
una volta esaurito il corso di formazione,
saranno abilitati a curare il completamento
della pratica degli altri omeopati
già diplomati, direttamente
su richiesta degli stessi o, se ritenuto
necessario, da parte delle Scuole.
La figura del "tutor" si
appalesa necessaria anche ai fini
della corretta applicazione della
legge 125/1997 relativa alla riservatezza
dei dati.
I Corsi saranno organizzati d'intesa
con le Università con gli Istituti
di ricerca accreditati con Istituzioni
pubbliche, preposti alla formazione
Post - Laurea, o da Enti Morali (ONLUS)
se partecipati negli organismi Istituzionali
di controllo, dai Dicasteri preposti
alla formazione professionale nell'arte
sanitaria (Ministeri della Sanità,
della Università e della Pubblica
Istituzione).
IPOTESI DI SANATORIA
Presso l'Ordine viene istituito,
e periodicamente aggiornato, un Registro
in cui sono annotati gli iscritti
all'Ordine stesso, che risultino aver
documentato la pratica all'esercizio
della medicina omeopatica. L'inserimento
a tale elenco, prima dell'eventuale
emanazione di norme cogenti che meglio
disciplinino l'attività in
questione, verrà effettuato
a domanda degli interessati e sulla
base dell'accertamento di quanto segue:
1. Possesso di un diploma (o di equivalente
titolo) rilasciato da una scuola specializzata
il cui corso deve aver avuto le seguenti
caratteristiche:
>obbligo di frequenza
>di norma almeno 200 ore di lezione
- suddivise tra teoriche e pratiche
>esame finale
2. Curriculum scientifico risultante
della valutazione comparata dai seguenti
elementi: pubblicazioni, master o
corsi di specializzazione, altre attività
scientifiche riguardanti la formazione
in omeopatia.
3. Curriculum professionale relativo
all'attività di omeopatia.
Le valutazioni di merito, sottoposte
alle definite decisioni del Consiglio
Direttivo, saranno effettuate da una
apposita Commissione, costituita da
iscritti all'Ordine in possesso delle
necessarie e specifiche conoscenze
tecniche della materia, che valuterà
la documentazione prodotta dagli interessati
allegata alla domanda riassunta al
modulo informativo predisposto degli
Uffici. Qualora tale documentazione
non risultasse sufficiente, l'Ordine
per l'iscrizione sul Registro potrà
chiedere la frequenza ad un Corso
integrativo organizzato a cura dello
stesso Ordine.
Riconoscimento dell'attività
di Medico - Chirurgo ed Odontoiatra
Omeopata. L'Istanza all'Ordine.
I medici che intendono esercitare
l'attività di omeopata e laureati
da almeno cinque anni, debbono presentare
apposita istanza all'Ordine, documentando
sotto la propria responsabilità,
di avere acquisito una specifica formazione
professionale in omeopatia e allegando
la documentazione prevista dalla regolamentazione
emanata dall'Ordine.
1) Requisiti e documentazione
a) Curriculum formativo.
E' condizione indispensabile aver
frequentato una scuola della durata
di non meno di tre anni organizzata
nell'ambito di un organismo associativo
debitamente costituito con atto pubblico
da non meno di quattro anni alla data
del 31.12.1997; il piano di studio
della scuola, ovvero del corso, deve
comprendere un adeguato insegnamento
e addestramento in omeopatia, con
speciale riferimento alla tecnica
seguita; il certificato rilasciato
dalla scuola deve attestare che il
medico ha completato L'iter formativo,
specificando la tecnica omeopatica
praticata ed il piano di studio seguito.
b) Curriculum scientifico.
Riguarda le pubblicazioni edite, eventuali
master o corsi ci specializzazione
seguito (allegando le relative certificazioni)
e le altre attività scientifiche
praticate riguardanti la formazione
in omeopatia.
c) Curriculum professionale.
Il curriculum professionale deve comprendere:
> L'attività di omeopata
esercitata in via preminente per un
periodo continuativo di almeno cinque
anni in strutture pubbliche o in regime
libero professionale;
> L'indicazione di aver praticato
l'omeopatia ad un congruo numero di
pazienti in rapporto alla specifica
tecnica praticata come risulta indicata
nel curriculum formativo;
> L'indicazione di aver praticato
l'omeopatia presso uno studio di altro
esperto in omeopatia indicando la
durata e la pratica effettuata (allegando
specifica dichiarazione in tal senso
del titolare dello studio) minimo
sei anni.
2) L'auto certificazione.
L'attività di omeopata svolta
nelle strutture o nei presidi pubblici
- nell'ipotesi che venga allegata
certificazione rilasciata dai responsabili
della struttura pubblica medesima
- deve essere dichiarata dal medico,
sotto la propria responsabilità,
mediante autocertificazione. Analoga
certificazione deve essere presentata
dal medico che ha svolto l'attività
di omeopata in regime libero professionale.
In questa ottica merita ricordare
che le autocertificazioni hanno validità
a tutti gli effetti e conseguentemente
richiamano la responsabilità
penale degli autori.
3) La valutazione dell'Ordine.
Ai fini della valutazione della certificazione
presentata dai medici per il riconoscimento
dell'attività di omeopata,
è condizione indispensabile
che siano rispettati quanto meno e
contestualmente i su specificati criteri
indicati alle lettere a) b) e c) del
punto 1, relativi rispettivamente
al curriculum formativo ed al curriculum
professionale. L'Ordine, comunque,
si riserva ogni momento la facoltà
di verificare l’esattezza delle
certificazioni esibite e delle dichiarazioni
rilasciate.
Come potete leggere i primi punti
che meriteranno un approfondimento
sono quelli riguardanti la Sanatoria
e il Monte ore delle future Scuole.
Per ciò che riguarda la Sanatoria
non possiamo tacere che molti Omeopati,
formatatisi in anni antecedenti al
'90, non possono documentare il proprio
iter formativo per la semplice ragione
che non tutti i corsi, una volta,
rilasciavano Diplomi.
Quanti si sono formati alle lezioni,
non strutturate, ma piene di esperienza
dei grandi dell'Omeopatia sia italiani
che stranieri? Quanti formatosi all'estero,
da anni praticano l'Omeopatia e a
loro volta, oggi, la insegnano? Quanti
hanno seguito un maestro, hanno studiato
autonomamente, hanno, per anni, assistito
a visite omeopatiche senza richiedere
nessun Attestato di frequenza? Per
ciò che riguarda il monte ore
delle scuole future ci piacerebbe
conoscere la motivazione delle 330
ore proposte dall'Ordine, considerando
che in Italia ed in Francia, dove
l'Omeopatia è di gran lunga
più presente, sono decenni
che si applica un monte ore inferiore
e non ci sembra che gli Omeopati,
uscite da queste Scuole, siano così
impreparati visto che i loro risultati
clinici omeopatici hanno indotto il
Parlamento Europeo ad emanare una
Direttiva sui medicinali Omeopatici
ed in Italia si sia arrivati al recepimento
della Direttiva Europea ed a questa
delibera. Mi auguro che anche altre
Associazioni possano farsi portavoce
di questi dubbi sia presso l'Ord.
Di Roma sia presso la FNOMCeO.
Non sarebbe incoraggiante constatare
che, dopo tanti proclami, le molte
Associazioni omeopatiche italiane
esistenti facessero finta che niente
sia successo. Altro punto poco chiaro
è la frase della delibera che
recita "...attualmente...240
ore...".
Se i nuovi criteri (330 ore) dovranno
decorrere dal 1999 è lecito
pensare che tutto quello che accade
prima dovrebbe essere oggetto di Sanatoria,
pertanto 200 ore.Come vedete di punti
da chiarire ce ne sono un bel po',
ma siamo convinti che si potrà
arrivare ad una positiva soluzione.
Alcuni di Voi potranno domandarsi
perché la SMB Italia, seppur
rientrante nella Sanatoria e senz'altro
in grado di adeguarsi ad un monte
ore diverso dell'attuale, si faccia
promotrice di una revisione di questa
Delibera .
La risposta è nella ferma convinzione,
da noi sempre sostenuta, che non è
più tempio di "interessi
di parrocchia". Le varie realtà
dell'Omeopatia italiana devono uscire
dal proprio isolamento, devono confrontarsi
serenamente e risolvere i propri conflitti.
L'Omeopatia sta vivendo un importantissimo
momento che non ha più spazio
per "battagli sante" e per
ciechi fideismi; non possiamo più
assistere a sterili diatribe su chi
è che attua la Sola e Vera
Omeopatia. Una volta stabilito che
cosa si intende per Omeopatia non
possiamo negare l'esistenza di vari
percorsi terapeutici che si seguono
per arrivare alla medesima finalità:
la guarigione del paziente. Come si
può affermare che, per esempio,
i medici omeopati francesi da decenni
sbagliano nel praticare la "loro"
omeopatia solo perché' differente
da quella pratica, forse dagli omeopati
sudamericani?
Certo, come associazione, non possiamo
accettare che il punto di vista di
pochi, anche se ben argomentato, possa
far tacere la voce di quanti, seppur
più numerosi, non hanno l'opportunità
di unirsi in una corale presentazione.
E0' per questo che la SMB ITALIA,
grazie alla presenza di Voi Soci,
può e deve dare voce a quanti,
per i più diversi motivi, non
possono personalmente intervenire.
Un associazione è espressione
di quanti la compongono ed è
la Vostra volontà ed i Vostri
diritti che cercheremo sempre di portare
avanti...Cercheremo di essere quanto
più presenti laddove si discuterà
del Vs. futuro di omeopati e, sicuri
di poter contare sulla vostra adesione
come soci della SMB italia (perché
più saremo più sapremo
farci sentire), Vi invito a partecipare,
attraverso suggerimenti, indicazioni
e proposte, al lavoro che nel prossimo
futuro andremo a sostenere. P. Paladino
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