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notizie :: La FNOMCeO ha deciso:
l'OMEOPATIA è ATTO MEDICO
Un momento importantissimo per le
Medicine non Convenzionali:
la FNOMCeO le ha dichiarate ATTO MEDICO.
Il Consiglio Nazionale della FNOMCeO
delibera che per l’ITALIA, unico
tra i Paesi europei, solo i Medici
e gli Odontoiatri possano svolgere
le attività di Medicina non
Convenzionale.
Ora gli Ordini dovranno adoperarsi
per regolamentare questa ,ripeto,
storica decisione.
Qui di seguito, potrete leggere il
Documento approvato.
DELIBERAZIONE
Il Consiglio Nazionale della FNOMCeO,
riunito a Terni il 18 maggio 2002,
VISTA la decisione del Comitato Centrale
del 3 maggio 2002 in materia di medicine
e pratiche non convenzionali che ha
fatto proprie le risultanze dei lavori
della Commissione per l'esame delle
problematiche inerenti dalla medicina
non convenzionale nominata dal Comitato
Centrale in data 26 settembre 2001
;
VISTA la risoluzione n. 75 del Parlamento
europeo del 29 maggio 1997 e la risoluzione
n. 1206 del Consiglio d'Europa del
4 novembre 1999, sullo stato delle
medicine non convenzionali, nelle
quali viene constatata la crescente
diffusione delle stesse e ribadita
la necessità di assicurare
ai cittadini il più elevato
livello di sicurezza e l'informazione
più corretta;
VISTA la carenza di interventi chiarificatori
da parte di altre Autorità
competenti a normare la materia, più
volte sollecitate a pronunciarsi dalla
Federazione;
VISTA l'entità del fenomeno
che secondo le ultime stime ISTAT
(1999-2000) è in rapido incremento
nelle società industrializzate;
VISTA la forte aspettativa di interventi
di garanzia da parte della pubblica
opinione;
PRESO ATTO della mutata concezione
del "bene salute”. che
l'Organizzazione Mondiale della Sanità
definisce come stato di benessere
fisico, psichico e sociale, complessivo,
e non solo come assenza di malattia;
CONSAPEVOLE della necessità
che il medico, nell' esplicazione
della propria attività professionale,
si ponga oggi, di fronte ad un'immagine
dell'uomo che tenga conto di tutti
gli aspetti anche non riconducibili
a schemi predefinibili relativi a
salute e malattia;
CONSIDERATA la necessità di
una più attenta valutazione
dei possibili e diversi approcci diagnostici
e terapeutici finalizzati a garantire
ai cittadini la più ampia libertà
possibile di scelta terapeutica;
VALUTATA l’opportunità,
nell’attuale contesto socio-culturale,
sulla base del consenso libero e informato,
di valorizzare un sistema di conoscenze,
quali le medicine e le pratiche non
convenzionali, che non si ponga in
antitesi ai principi irrinunciabili
fondanti della Medicina Ufficiale;
RAVVISATA l'opportunità di
integrazione delle medicine e pratiche
non convenzionali di cui può
beneficiare il cittadino;
CONSIDERATA la ferma intenzione della
Federazione nazionale dei medici chirurghi
e degli odontoiatri di rinsaldare
il proprio ruolo istituzionale di
primo garante della professione presso
i cittadini e presso lo Stato, a tutela
della collettività;
VISTO l' assunto, ribadito anche
da numerose pronunce giurisprudenziali,
che quanto attiene alla diagnosi e
alla cura delle malattie ovvero l’atto
medico deve avere un ' adeguata. garanzia
nel superiore interesse della salute
e che tale garanzia è data
dalle conoscenze e dalla competenza
di chi esercita attività rivolta
alla tutela della salute; condizioni
che lo Stato controlla attraverso
l'iter degli studi universitari, la
laurea, l'abilitazione post-lauream
nonché l'iscrizione all'albo
tenuto dal1'Ordine professionale;
RlBADlTO il principio che il medico
pur nella piena libertà di
scelta terapeutica, dovrà comunque
in scienza e coscienza, attenersi
alle regole della prudenza e che,
nel rispetto delle conoscenze scientifiche,
è tenuto a far si che il cittadino,
adeguatamente informato, non si sottragga
a specifici trattamenti di comprovata
efficacia;
DELIBERA
di approvare il documento allegato
contenente le linee guida della FNOMCeO
su medicine e pratiche non convenzionali.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
ALL.TO
Terni, 18 maggio 2002
LINEE GUIDA DELLA FNOMCeO SU
MEDICINE E PRATICHE NON CONVENZIONALI
" Le Medicine e le pratiche
non convenzionali" ritenute in
Italia come rilevanti da un punto
di vista sociale sia sulla base delle
indicazioni della Risoluzione n. 75
del Parlamento europeo del 29 maggio
1997 e della Risoluzione n. 1206 del
Consiglio d'Europa del 4 novembre
1999 che sulla base della maggiore
frequenza di ricorso ad alcune di
esse da parte dei cittadini oltre
che degli indirizzi medici non convenzionali
affèrmatisi in Europa. negli
ultimi decenni, sono:
l) Agopuntura
2) Fitoterapia
3) Medicina Ayurvedica
4) Medicina Antroposofica
5) Medicina Omeopatica
6) Medicina Tradizionale Cinese
7) Omotossicologia
8) Osteopatia
9) Chiropratica
L 'esercizio delle suddette medicine
e pratiche non convenzionali è
da ritenersi a tutti gli effetti atto
medico e pertanto si ritiene:
- essere le medicine esercitabili
e le pratiche gestibili -in quanto
atto medico - esclusivamente da parte
del medico chirurgo ed odontoiatra
in pazienti suscettibili di trarne
vantaggio dopo un 'adeguata informazione
e l 'acquisizione di esplicito consenso
consapevole:
- essere il medico chirurgo e l'odontoiatra
gli unici attori sanitari in grado
di individuare pazienti suscettibili
di un beneficiale ricorso a queste
medicine e pratiche, in quanto solo
il medico chirurgo e l'odontoiatra
sono abilitati all'atto diagnostico,
che consente la corretta discriminazione
fra utilità e vantaggio del
ricorso consapevole a trattamenti
non convenzionali:
- essere in questa impostazione il
medico chirurgo e l'odontoiatra gli
unici in grado di evitare che le medicine
e le pratiche non convenzionali vengano
proposte e prescritte a pazienti senza
possibilità di vantaggio, sottraendoli
alle disponibili terapie scientificamente
accreditate, sulle quali dovrà
essere sempre aggiornato attraverso
l 'ECM:
- essere il medico chirurgo e l'odontoiatra
gli unici soggetti legittimati a effettuare
diagnosi, a predisporre il relativo
piano terapeutico e a verificare l
'attuazione dello stesso sul paziente:
- essere dovere della FNOMCeO e di
tutti gli Ordini provinciali, perseguire
nei modi dovuti e con tempestività,
denunciando all'autorità competente
chiunque, non medico, eserciti le
suddette medicine e pratiche non convenzionali;
- essere dovere della FNOMCeO e di
tutti gli Ordini provinciali perseguire
disciplinarmente quei medici chirurghi
e odontoiatri che non rispettino,
a norma del vigente Codice Deontologico,
le regole sopra richiamate o che svolgano
attività di prestanomismo a
copertura di prestazioni da parte
di non medici relativamente alle medicine
e alle pratiche non convenzionali
sopra elencate;
- essere opportuna la costituzione
a livello nazionale FNOMCeO di una
banca-dati sulla legislazione internazionale,
nazionale e regionale dedicata alle
medicine e alle pratiche non convenzionali
anche su segnalazione dei singoli
Ordini provinciali;
- di richiedere con forza, per far
corrispondere alla consistente domanda
di medicine e pratiche non convenzionali,
un coerente sviluppo di sistemi preposti
alla tutela dell'efficacia e sicurezza,
la costituzione di una Agenzia Nazionale
composta da soggetti istituzionali
quali: il Ministero della Salute,
le Regioni, il MURST e la FNOMCeO,
Tra i compiti principali da affidare
a tale Organismo, che potrebbe articolarsi
in analoghe strutture regionali. sono
da prevedersi:
1. l'individuazione e la regolamentazione
delle attività relative alle
singole medicine e pratiche non convenzionali;
2. la promozione della ricerca di
base e applicata, secondo le regole
di buona pratica clinica, nelle aree
esclusive e soprattutto in quelle
integrate favorendo la conoscenza
dei principi e dell'uso appropriato
delle medicine e pratiche non convenzionali
nella cultura medica, avvalendosi
di finanziamenti propri e derivanti
da soggetti pubblici e privati in
ambito nazionale ed europeo;
3. il monitoraggio e l'informazione,
attraverso relazioni semestrali/annuali
alle Istituzioni responsabili della
tutela della salute, sull'uso appropriato,
efficace e sicuro delle medicine e
pratiche non convenzionali;
4. la regolamentazione dei percorsi
formativi attraverso:
a. l'individuazione dei criteri per
l'adozione degli ordinamenti didattici;
b. la definizione dei criteri e dei
requisiti per l'accreditamento dei
soggetti pubblici e privati coinvolti
nelle attività di formazione;
5. la sollecitazione, alle Istituzioni
competenti, a predisporre tutti quei
provvedimenti di carattere normativo
o regolamentare utili al perseguimento
dei propri scopi istitutivi;
- sollecitare il Parlamento ad attivarsi
affinché si pervenga ad una
modifica normativa sulla pubblicità
sanitaria, su proposta della FNOMCeO.
con l'inserimento di norme specifiche
per il settore;
- sollecitare le Autorità
competenti ad attivarsi al fine dell'inserimento
delle voci, relative alle prestazioni
professionali rese nell'esercizio
delle medicine e pratiche non convenzionali
sopra elencate, all'interno della
Tariffa minima nazionale degli onorari
per le prestazioni medico-chirurgiche
ed odontoiatriche (DPR 17 febbraio
1992), che, peraltro, necessita di
una sostanziale e globale revisione;
- prevedere l 'istituzione presso
gli Ordini provinciali dei Medici
chirurghi e degli Odontoiatri di un
registro suddiviso in sezioni per
ciascuna delle medicine e pratiche
non convenzionali sopra elencate.
L 'inserimento nel registro dei medici
chirurghi e degli odontoiatri è
subordinato alla individuazione di
criteri che verranno stabiliti con
atto di indirizzo e coordinamento
della FNOMCeO, in collaborazione con
le scuole e le Società Scientifiche
accreditate dalla FNOMCeO stessa,
nella distinzione di ruoli e funzioni.
La Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
CHIEDE
con forza un urgente e indifferibile
intervento legislativo del Parlamento,
al fine dell’ approvazione di
una normativa specifica concernente
le Medicine e le pratiche non convenzionali
sulla base di quanto contenuto nel
presente documento.
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