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“REGOLAMENTAZIONE DELLE DISCIPLINE MEDICHE COMPLEMENTARI
ESERCITATE DAI LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA”

Art. 1.
(Finalità ed oggetto)

1. La Regione Liguria, nell'ottica del pluralismo scientifico e della libertà di scelta da parte del paziente, istituisce l’elenco per per le discipline mediche complementari.

Art. 2.
(Definizione delle discipline mediche complementari)
1. Nell'ambito delle discipline mediche complementari sono riconosciute, per le finalità di cui all'articolo 1, le seguenti:
a. agopuntura;
b. fitoterapia;
c. omeopatia;
d. omotossicologia;
e. medicina antroposofica;
f. medicina tradizionale cinese;
g. ayurveda;
h. osteopatia
i. chiropratica
2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, identifica con propria deliberazione le attività specifiche afferenti le discipline individuate.

Art. 3.
(Commissione regionale permanente per le discipline mediche complementari)

1. Entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge è istituita presso l'Assessorato competente in materia di Sanità la Commissione permanente per le discipline mediche complementari, di seguito denominata Commissione.
2. La Commissione è composta da:
a. l'Assessore regionale competente in materia di Sanità o suo delegato con funzioni di Presidente;
b. un rappresentante dell'Assessorato regionale individuato nell'organico della Direzione competente per materia;
c. un rappresentante designato dall'Ordine dei Medici;
d. un rappresentante designato dall'Ordine dei Farmacisti;
e. un rappresentante designato dall'Università degli Studi;
f. un rappresentante delle organizzazioni di tutela dei consumatori designato dalle rispettive associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;
g. un rappresentante per ciascuna delle discipline mediche complementari riconosciute dalla presente legge, scelto su indicazione delle Associazioni Nazionali di categoria delle medicine complementari più rappresentative che rispondano ai requisiti illustrati all’articolo 5 .
Ai componenti la Commissione spettano i compensi determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento, in deroga alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione Regionale).
3. La Commissione è assistita da una segreteria tecnica, composta da personale dipendente in organico presso la competente Direzione dell'Assessorato regionale alla Sanità, che provvede agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Commissione stessa.

Art. 4.
(Compiti della Commissione)

1. La Commissione svolge i seguenti compiti:
a. coordina e promuove la divulgazione delle delle discipline mediche complementari nell'ambito di programmi di prevenzione e di educazione alla salute;
b. redige annualmente un monitoraggio sui risultati dell'attività svolta, finalizzato a fornire gli elementi per la programmazione e la spesa dell'Assessorato competente in materia di Sanità nel campo della medicina complementari;
c. collabora con l'Assessorato regionale competente in materia di Sanità alla definizione dei requisiti minimi per il riconoscimento degli istituti pubblici o associazioni private di formazione dei medici sulla base dei criteri di cui all'articolo 5;
d. verifica il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione l’elenco regionale di cui all'articolo 6;


Art. 5.
(Criteri per la definizione dei requisiti minimi per il riconoscimento degli istituti formativi)

1. Nella definizione dei requisiti minimi per il riconoscimento degli istituti pubblici o privati di formazione dei medici, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), la Commissione si attiene ai seguenti criteri:
a. gli istituti pubblici o associazioni private che rilasciano titolo nelle discipline identificate all’articolo 2 comma 1 devono garantire un percorso di formazione della durata minima di 3 anni costituito da un percorso formativo che preveda , di norma, almeno 200 ore e seguito da esame finale di idoneità;
b. le associazioni private che rilasciano titolo, nelle discipline identificate dall’art. 2 comma 1, devono possedere requisiti di qualità riconosciuti da certificazione ed essere operanti sul territorio nazionale da oltre cinque anni dalla approvazione della presente legge

Art. 6.
(Registro regionale dei medici delle discipline complementari)

1. E' istituito presso l'Assessorato competente in materia di Sanità l’elenco regionale dei medici delle discipline complementari.
2.l’elenco è articolato in sezioni suddivise per le discipline indicate all’art.2 comma 1
3.L'iscrizione alla specifica sezione dell’elenco regionale avviene su richiesta del medico interessato previa autorizzazione rilasciata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) in seguito alla produzione di attestati formativi conseguiti presso istituti pubblici o associazioni private riconosciuti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).

Art. 7.
(Disposizioni transitorie)

1. I medici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano sul territorio regionale pratiche terapeutiche e discipline complementari presentano alla Commissione, entro l'anno successivo, domanda di iscrizione alla sezione di pertinenza dell’elenco regionale di cui all'articolo 6, allegando alla suddetta istanza i titoli professionali posseduti, nonché ogni documentazione ritenuta utile a dimostrare gli specifici percorsi formativi seguiti.
2. La Commissione, sulla base della documentazione presentata e dei requisiti minimi di cui all'articolo 5, verifical'idoneità del medico all'iscrizione nella specifica sezione del registro, provvedendo a rilasciarne la conseguente autorizzazione.

Art. 8.
(Monitoraggio e relazione)

1. Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, e con successiva periodicità annuale, l'Assessorato competente in materia di Sanità esegue un monitoraggio sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative.
2. Gli esiti del monitoraggio costituiranno oggetto di successiva informativa alla competente Commissione consiliare.

Art. 9.
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri previsti dalla presente legge si provvede rispettivamente per gli anni 2003 e 2004 con la spesa di euro 250.000,00.
2. Per la spesa prevista al comma 1 si istituiscono per l'anno 2003, nella Unità Previsionale di Base (~UPB~) 28011 (Programmazione sanitaria - Titolo I - Spese correnti) i capitoli con le seguenti denominazioni:
a. "Spese per la promozione, divulgazione ed informazione delle pratiche terapeutiche e delle discipline complementari", con la dotazione finanziaria di euro 100.000,00 in termini di competenza;
b. "Spese per il monitoraggio sullo stato di attuazione della disciplina delle pratiche terapeutiche e delle discipline complementari", con la dotazione finanziaria di euro 140.000,00 in termini di competenza;
c. "Spese di gestione della Commissione regionale permanente per le pratiche terapeutiche e le discipline complementari", con la dotazione finanziaria di euro 10.000,00 in termini di competenza.
3. Alla copertura della spesa prevista al comma 2 si fa fronte riducendo di pari importo la dotazione dell'~UPB~ 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I - Spese correnti ) di cui fa parte il capitolo 15910 del bilancio pluriennale 2002-2004. Il presente provvedimento costituisce integrazione dell'elenco allegato al fondo per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso recanti spese correnti attinenti alle funzioni normali.
4. Per l'anno si provvede riducendo di euro 250.000,00 l'~UPB~ 09011 del bilancio pluriennale

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