“REGOLAMENTAZIONE
DELLE DISCIPLINE MEDICHE COMPLEMENTARI
ESERCITATE DAI LAUREATI IN MEDICINA
E CHIRURGIA”
Art. 1.
(Finalità ed oggetto)
1. La Regione Liguria, nell'ottica
del pluralismo scientifico e
della libertà di scelta
da parte del paziente, istituisce
l’elenco per per le discipline
mediche complementari.
Art. 2.
(Definizione delle discipline
mediche complementari)
1. Nell'ambito delle discipline
mediche complementari sono riconosciute,
per le finalità di cui
all'articolo 1, le seguenti:
a. agopuntura;
b. fitoterapia;
c. omeopatia;
d. omotossicologia;
e. medicina antroposofica;
f. medicina tradizionale cinese;
g. ayurveda;
h. osteopatia
i. chiropratica
2. La Giunta regionale, entro
centottanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge,
sentita la competente Commissione
consiliare, identifica con propria
deliberazione le attività
specifiche afferenti le discipline
individuate.
Art. 3.
(Commissione regionale permanente
per le discipline mediche complementari)
1. Entro centoventi giorni
dall'approvazione della presente
legge è istituita presso
l'Assessorato competente in
materia di Sanità la
Commissione permanente per le
discipline mediche complementari,
di seguito denominata Commissione.
2. La Commissione è composta
da:
a. l'Assessore regionale competente
in materia di Sanità
o suo delegato con funzioni
di Presidente;
b. un rappresentante dell'Assessorato
regionale individuato nell'organico
della Direzione competente per
materia;
c. un rappresentante designato
dall'Ordine dei Medici;
d. un rappresentante designato
dall'Ordine dei Farmacisti;
e. un rappresentante designato
dall'Università degli
Studi;
f. un rappresentante delle organizzazioni
di tutela dei consumatori designato
dalle rispettive associazioni
maggiormente rappresentative
a livello regionale;
g. un rappresentante per ciascuna
delle discipline mediche complementari
riconosciute dalla presente
legge, scelto su indicazione
delle Associazioni Nazionali
di categoria delle medicine
complementari più rappresentative
che rispondano ai requisiti
illustrati all’articolo
5 .
Ai componenti la Commissione
spettano i compensi determinati
dalla Giunta regionale con apposito
provvedimento, in deroga alla
legge regionale 2 luglio 1976,
n. 33 (Compensi ai componenti
Commissioni, Consigli, Comitati
e Collegi operanti presso l'Amministrazione
Regionale).
3. La Commissione è assistita
da una segreteria tecnica, composta
da personale dipendente in organico
presso la competente Direzione
dell'Assessorato regionale alla
Sanità, che provvede
agli adempimenti preliminari
e conseguenti alle riunioni
della Commissione stessa.
Art. 4.
(Compiti della Commissione)
1. La Commissione svolge i
seguenti compiti:
a. coordina e promuove la divulgazione
delle delle discipline mediche
complementari nell'ambito di
programmi di prevenzione e di
educazione alla salute;
b. redige annualmente un monitoraggio
sui risultati dell'attività
svolta, finalizzato a fornire
gli elementi per la programmazione
e la spesa dell'Assessorato
competente in materia di Sanità
nel campo della medicina complementari;
c. collabora con l'Assessorato
regionale competente in materia
di Sanità alla definizione
dei requisiti minimi per il
riconoscimento degli istituti
pubblici o associazioni private
di formazione dei medici sulla
base dei criteri di cui all'articolo
5;
d. verifica il possesso dei
requisiti richiesti per l'iscrizione
l’elenco regionale di
cui all'articolo 6;
Art. 5.
(Criteri per la definizione
dei requisiti minimi per il
riconoscimento degli istituti
formativi)
1. Nella definizione dei requisiti
minimi per il riconoscimento
degli istituti pubblici o privati
di formazione dei medici, ai
sensi dell'articolo 4, comma
1, lettera c), la Commissione
si attiene ai seguenti criteri:
a. gli istituti pubblici o associazioni
private che rilasciano titolo
nelle discipline identificate
all’articolo 2 comma 1
devono garantire un percorso
di formazione della durata minima
di 3 anni costituito da un percorso
formativo che preveda , di norma,
almeno 200 ore e seguito da
esame finale di idoneità;
b. le associazioni private che
rilasciano titolo, nelle discipline
identificate dall’art.
2 comma 1, devono possedere
requisiti di qualità
riconosciuti da certificazione
ed essere operanti sul territorio
nazionale da oltre cinque anni
dalla approvazione della presente
legge
Art. 6.
(Registro regionale dei medici
delle discipline complementari)
1. E' istituito presso l'Assessorato
competente in materia di Sanità
l’elenco regionale dei
medici delle discipline complementari.
2.l’elenco è articolato
in sezioni suddivise per le
discipline indicate all’art.2
comma 1
3.L'iscrizione alla specifica
sezione dell’elenco regionale
avviene su richiesta del medico
interessato previa autorizzazione
rilasciata dalla Commissione
ai sensi dell'articolo 4, comma
1, lettera d) in seguito alla
produzione di attestati formativi
conseguiti presso istituti pubblici
o associazioni private riconosciuti
ai sensi dell'articolo 4, comma
1, lettera c).
Art. 7.
(Disposizioni transitorie)
1. I medici che, alla data
di entrata in vigore della presente
legge, esercitano sul territorio
regionale pratiche terapeutiche
e discipline complementari presentano
alla Commissione, entro l'anno
successivo, domanda di iscrizione
alla sezione di pertinenza dell’elenco
regionale di cui all'articolo
6, allegando alla suddetta istanza
i titoli professionali posseduti,
nonché ogni documentazione
ritenuta utile a dimostrare
gli specifici percorsi formativi
seguiti.
2. La Commissione, sulla base
della documentazione presentata
e dei requisiti minimi di cui
all'articolo 5, verifical'idoneità
del medico all'iscrizione nella
specifica sezione del registro,
provvedendo a rilasciarne la
conseguente autorizzazione.
Art. 8.
(Monitoraggio e relazione)
1. Trascorsi tre anni dall'entrata
in vigore della presente legge,
e con successiva periodicità
annuale, l'Assessorato competente
in materia di Sanità
esegue un monitoraggio sullo
stato di attuazione delle disposizioni
legislative.
2. Gli esiti del monitoraggio
costituiranno oggetto di successiva
informativa alla competente
Commissione consiliare.
Art. 9.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri previsti dalla
presente legge si provvede rispettivamente
per gli anni 2003 e 2004 con
la spesa di euro 250.000,00.
2. Per la spesa prevista al
comma 1 si istituiscono per
l'anno 2003, nella Unità
Previsionale di Base (~UPB~)
28011 (Programmazione sanitaria
- Titolo I - Spese correnti)
i capitoli con le seguenti denominazioni:
a. "Spese per la promozione,
divulgazione ed informazione
delle pratiche terapeutiche
e delle discipline complementari",
con la dotazione finanziaria
di euro 100.000,00 in termini
di competenza;
b. "Spese per il monitoraggio
sullo stato di attuazione della
disciplina delle pratiche terapeutiche
e delle discipline complementari",
con la dotazione finanziaria
di euro 140.000,00 in termini
di competenza;
c. "Spese di gestione della
Commissione regionale permanente
per le pratiche terapeutiche
e le discipline complementari",
con la dotazione finanziaria
di euro 10.000,00 in termini
di competenza.
3. Alla copertura della spesa
prevista al comma 2 si fa fronte
riducendo di pari importo la
dotazione dell'~UPB~ 09011 (Bilanci
e finanze - Bilanci - Titolo
I - Spese correnti ) di cui
fa parte il capitolo 15910 del
bilancio pluriennale 2002-2004.
Il presente provvedimento costituisce
integrazione dell'elenco allegato
al fondo per far fronte ad oneri
derivanti da provvedimenti legislativi
in corso recanti spese correnti
attinenti alle funzioni normali.
4. Per l'anno si provvede riducendo
di euro 250.000,00 l'~UPB~ 09011
del bilancio pluriennale
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