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Ultime notizie :: Omeopatia in pericolo ?

 

Con la pubblicazione in data 14 settembre sulla Gazzetta Ufficiale del DECRETO-LEGGE 13
settembre 2012, n. 158 Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un
piu' alto livello di tutela della salute ,si crea una condizione che rischia di distruggere
il settore della medicina omeopatica ed antroposofica in Italia.
Infatti con l’articolo 13 viene stabilito che per ogni autorizzazione all’immissione in commercio
(AIC) di un medicinale il titolare della produzione debba versare annualmente all’AIFA un diritto di
1000,00 Euro, secondo quanto stabilito nell’articolo 4 comma 5 del decreto del Ministro della
salute del 29 marzo 2012 n.53 che recita: “ In applicazione dell'articolo 17, comma 10, lettera d),
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, con la legge 15 luglio 2011,
n. 111, e' introdotto, per ciascuna autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) in corso di validità, un diritto annuale di euro mille (1000,00) a carico di ciascun titolare. Tempi e modalità' per la corresponsione del diritto annuale sono fissati con delibera del consiglio di amministrazione.”
Il fatturato del mercato omeopatico italiano è approssimativamente di 170.000.000 di euro.
Le ref erenze sono circa 32.000, per cui il costo da sostenere per il comparto produttivo omeopatico
ammonterebbe a 32.000.000 Euro.
Quello omeopatico è un mercato caratterizzato dalla presenza di numerosissimi prodotti,
corrispondenti alla logica della cura individualizzata sul paziente, in costante crescita ogni anno,
che in buona parte vengono venduti in piccoli o piccolissimi lotti, fatta eccezione per alcuni prodotti
di più ampia prescrizione. Potremmo arrivare a dire che nella maggior parte dei casi i medicinali
omeopatici presentano le caratteristiche dei farmaci orfani.
Questo differenzia completamente il mercato omeopatico da quello della farmaceutica
convenzionale, nella quale un’azienda ha invece un numero ridotto di referenze, che vende in
grandissima quantità, con fatturati elevatissimi, per cui il diritto annuale preteso ha un impatto
totalmente differente sulla situazione economica dell’azienda stessa.
Una tabella sintetica può essere d’aiuto per comprendere.
Frequenza annuale di Principi omeopatici
Prescrizione prescritti
frequentemente utilizzati 30
mediamente utilizzati 100
bassa utilizzazione 1120
Pochissimi principi omeopatici (ad esempio Arnica, Aconitum, etc indipendentemente dalla potenza
e dalla forma farmaceutica) sono molto e mediamente prescritti (+80% delle prescrizioni), mentre
moltissimi altri rimedi sono prescritti in frequenza molto ridotta
.
Per le aziende omeopatiche, sostenere i costi di mantenimento della registrazione di così tanti
rimedi, per ricavi molto bassi, è una sfida impossibile. E pensare che tutte le farmacie d’Italia
possano fornirsi di tutte queste materie prime diluizioni e forme farmaceutiche è ancora più arduo.
Quali scenari si possono prevedere con l’approvazione di questo decreto?
PER LE AZIENDE PRODUTTIVE OMEOPATICHE:
a - riduzione del numero delle referenze, quindi dei prodotti disponibili, con abbandono dei
prodotti meno richiesti
b- obbligo di aumentare il prezzo dei prodotti che restano disponibili
c- contrazione dello sviluppo aziendale fino al rischio reale di chiusura dell’azienda
PER I PAZIENTI
A - impossibilità a reperire il medicinale individualizzato prescritto dal medico
b- aumento dei costi dei medicinali disponibili, che restano comunque a totale carico del
paziente stesso
c - necessità del ricorso all’acquisto tramite internet dall’estero, dopo che per decine di anni gli
stessi rimedi sono stati presenti in Italia senza provocare danni.
3- PER I MEDICI
a- non disponibilità dello strumento terapeutico necessario ai loro pazienti, quindi impossibilità
ad esercitare la terapia per la quale hanno acquisito una specifica competenza.
del singolo e di cura da parte dei medici, riconosciuto nell’art. 32 della Costituzione.
Quali possibili soluzioni?
Innanzi tutto eliminare il versamento annuale di 1000 Euro, inadeguato alla realtà produttiva
omeopatica.
In secondo luogo rivedere le modalità di registrazione rifacendosi alle esperienze di paesi europei
dove la tradizione omeopatica è più consolidata e l’atteggiamento delle autorità più aperto, come
Francia e Germania, dove la comprensione di questa difficoltà è stata integrata nelle leggi. Ad
esempio in Francia la soluzione al problema dei piccoli rimedi è stata di permettere alle f armacie di
far ricorso alle aziende produttrici per la preparazione dei rimedi presenti in Farmacopea, senza che
questi debbano essere necessariamente muniti di una autorizzazione all’immissione in commercio,
considerandoli come farmaci officinali preparati in un'industria. In Germania invece questa
problematica è stata risolta definendo una quantità limite di 1000 unità all’anno al di sotto della
quale il rimedio non deve avere un’autorizzazione all’immissione in commercio, ma una semplice
notifica presso le autorità sanitarie.
E’ necessario, che così come in Germania ed in Francia, anche in Italia, terzo paese d’Europa
per pazienti omeopatici, le autorità trovino una soluzione adeguata.
Bisogna prevedere norme specifiche per le singole medicine che si vanno a normare, nel rispetto dei
diversi epistemi e delle differenti caratteristiche, perché la reale integrazione passa attraverso il
riconoscimento e la valorizzazione delle differenze, non nel loro appiattimento e nell’assimilazione
del più debole da parte del più forte.

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