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Ultime notizie :: Ammessa la detrazione dalla dichiarazione dei redditi dei farmaci omeopatici
senza la ricetta medica

Secondo quanto stabilito dal Garante della Privacy, lo scontrino della farmacia non indicherà più il nome del farmaco acquistato, ma soltanto il CODICE DI IMMISSIONE IN COMMERCIO (AIC), per rispettare la volontà del paziente se non vuole dichiarare in fase di Dichiarazione dei redditi le malattie di cui soffre.
In altre parole L’Agenzia delle entrate ha precisato quali sono le diciture che possono essere presenti sullo scontrino della farmacia per renderlo detraibile dalla dichiarazione dei redditi.
Le diciture presenti sullo scontrino fiscale sono le seguenti: farmaco", "medicinale", "med.", "f.co", "otc" e "sop", "omeopatico", " o "preparazione galenica".. Queste sigle indicano i medicinali senza prescrizione medica, di automedicazione. Restano sempre esclusi dalla detrazione e sostanze di origine vegetale che sono considerate integratori alimentari.
Non sono necessarie altre diciture o documentazioni allegata allo scontrino ai fini della detraibilità della spesa.
L’Agenzia delle entrate ha finalmente deciso di eliminare l'obbligo di allegare una fotocopia della ricetta allo scontrino, pertanto è consentito detrarre l’automedicazione. In ogni caso sia con ricetta che senza si possono ferrare tutti i farmaci omeopatici.