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notizie :: Ammessa la detrazione
dalla dichiarazione dei redditi dei
farmaci omeopatici
senza la ricetta medica
Secondo quanto stabilito dal Garante
della Privacy, lo scontrino della
farmacia non indicherà più
il nome del farmaco acquistato, ma
soltanto il CODICE DI IMMISSIONE IN
COMMERCIO (AIC), per rispettare la
volontà del paziente se non
vuole dichiarare in fase di Dichiarazione
dei redditi le malattie di cui soffre.
In altre parole L’Agenzia delle
entrate ha precisato quali sono le
diciture che possono essere presenti
sullo scontrino della farmacia per
renderlo detraibile dalla dichiarazione
dei redditi.
Le diciture presenti sullo scontrino
fiscale sono le seguenti: farmaco",
"medicinale", "med.",
"f.co", "otc"
e "sop", "omeopatico",
" o "preparazione galenica"..
Queste sigle indicano i medicinali
senza prescrizione medica, di automedicazione.
Restano sempre esclusi dalla detrazione
e sostanze di origine vegetale che
sono considerate integratori alimentari.
Non sono necessarie altre diciture
o documentazioni allegata allo scontrino
ai fini della detraibilità
della spesa.
L’Agenzia delle entrate ha finalmente
deciso di eliminare l'obbligo di allegare
una fotocopia della ricetta allo scontrino,
pertanto è consentito detrarre
l’automedicazione. In ogni caso
sia con ricetta che senza si possono
ferrare tutti i farmaci omeopatici.
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