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:: NORME
TRANSITORIE PER LA PUBBLICITÁ
INFORMATIVA SANITARIA
DEI MEDICI CHE PRATICANO ANCHE LE MEDICINE
NON CONVENZIONALI
(in vigore fino al NOVEMBRE 2007)
La Federazione Regionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Liguri non intende con la presente
delibera effettuare alcuna valutazione
scientifica sulle Medicine Complementari,
ma una propositiva presa d’atto
per garantire una corretta informazione
nei confronti dell’utenza.
La Federazione Regionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Liguri afferma, nei confronti dei
propri iscritti che praticano le Medicine
Complementari, la loro responsabilità
deontologica (Art.15) , con particolare
riguardo ai doveri del medico previsti
dal Codice Deontologico in tema di
trattamento terapeutico (Art. 13),
informazione al cittadino (Art.33)
e acquisizione del consenso (Art.35).
La Federazione Regionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Liguri consente di inserire nelle
pubblicità di informative sanitarie¹
il riferimento alla pratica di Medicine
Complementari ai Sanitari che attestano
con il proprio curriculum formativo
e professionale la loro qualifica
di esperti in una o più delle
eseguenti discipline riconosciute
dalla Federazione Nazionale degli
Ordini dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri con deliberazione del
Consiglio Nazionale del 18/05/2002:
Medicina omeopatica, Fitoterapia,
, Medicina Antroposofica, Medicina
Ayurvedica, Omotossicologia, Agopuntura,
medicina Tradizionale Cinese, Osteopatia
e Chiropratica
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
A) Certificazione di una Scuola ²
ad orientamento clinico che attesti
la formazione teorica e pratica con
il superamento di un esame finale.
B) Autocertificazione di Pratica
clinica* anche non esclusiva per almeno
sei anni della disciplina per la quale
si chiede l’autorizzazione alla
pubblicità sanitaria.
L’autocertificazione deve essere
integrata da un curriculum professionale
relativo alla disciplina che comprenda,
almeno due dei titoli seguenti:
1. Partecipazione a corsi formativi
quali master universitari, seminari,
corsi intensivi della medicina complementare
per la quale si effettua la richiesta.
2. Effettuazioni di attività
didattiche anche non continuative
sulla materia.
3. Pubblicazioni nella specifica medicina
complementare per la quale si effettua
la richiesta, su libri, riviste mediche
dotate di comitato scientifico o comunicazioni
a convegni.
4. Partecipazioni a convegni in qualità
di organizzatore scientifico
5. Partecipazione a convegni sulla
medicina complementare per la quale
si effettua la richiesta nei sei anni
precedenti la richiesta dell’attestazione.
La valutazione della certificazione
della Scuola frequentata, dell’autocertificazione
e dei titoli viene delegata alle Commissioni
per le Medicine Complementari di ogni
Ordine dei Medici Provinciale
Note:
¹ La qualifica con cui il medico
si presenterà come pubblicità
deve essere quella riportata nella
documentazione in suo possesso, (es.
Omeopata, Fitoterapeuta , Agopuntura
Tradizionale Cinese, Esperto in Medicina
Antroposofica, Perfezionato in Agopuntura
e Tecniche complementari, Diplomato
in..., Esperto in..., Docente di Omeopatia
o di Agopuntura o di .., etc)
² Le scuole devono garantire
i seguenti requisiti:
1. Il responsabile della scuola deve
essere medico
2. I docenti titolari della formazione
devono essere medici, (almeno per
i 2/3) salvo i casi particolari in
relazione alla didattica (Giurisprudenza,
farmacia, ecc.)
3. la scuola deve avere un minimo
di tre docenti medici titolari
4. per la Medicina Omeopatica, Agopuntura,
Osteopatia, Chiropratica, la scuola
deve essere almeno triennale, per
tutte le altre discipline almeno biennale
5. Le Scuole devono garantire un minimo
di 200 ore di monte orario eventualmente
integrabili con Corsi di perfezionamento,
Seminari e workshops, nella disciplina,
per almeno 30-50 ore (per raggiungere
le 200 ore minime di formazione teorica,
in caso di vecchie scuole che -pur
triennali o biennali rispettivamente
- non avessero le ore sufficienti
)
* per chi ha frequentato scuole con
monte ore superiore a 350 - e a 400
per agopuntura e osteopatia - sono
sufficienti tre anni di pratica clinica
non esclusiva.
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