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Ultime notizie :: NORME TRANSITORIE PER LA PUBBLICITÁ INFORMATIVA SANITARIA
DEI MEDICI CHE PRATICANO ANCHE LE MEDICINE NON CONVENZIONALI
(in vigore fino al NOVEMBRE 2007)

La Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Liguri non intende con la presente delibera effettuare alcuna valutazione scientifica sulle Medicine Complementari, ma una propositiva presa d’atto per garantire una corretta informazione nei confronti dell’utenza.
La Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Liguri afferma, nei confronti dei propri iscritti che praticano le Medicine Complementari, la loro responsabilità deontologica (Art.15) , con particolare riguardo ai doveri del medico previsti dal Codice Deontologico in tema di trattamento terapeutico (Art. 13), informazione al cittadino (Art.33) e acquisizione del consenso (Art.35).
La Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Liguri consente di inserire nelle pubblicità di informative sanitarie¹ il riferimento alla pratica di Medicine Complementari ai Sanitari che attestano con il proprio curriculum formativo e professionale la loro qualifica di esperti in una o più delle eseguenti discipline riconosciute dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri con deliberazione del Consiglio Nazionale del 18/05/2002: Medicina omeopatica, Fitoterapia, , Medicina Antroposofica, Medicina Ayurvedica, Omotossicologia, Agopuntura, medicina Tradizionale Cinese, Osteopatia e Chiropratica

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

A) Certificazione di una Scuola ² ad orientamento clinico che attesti la formazione teorica e pratica con il superamento di un esame finale.

B) Autocertificazione di Pratica clinica* anche non esclusiva per almeno sei anni della disciplina per la quale si chiede l’autorizzazione alla pubblicità sanitaria.

L’autocertificazione deve essere integrata da un curriculum professionale relativo alla disciplina che comprenda, almeno due dei titoli seguenti:
1. Partecipazione a corsi formativi quali master universitari, seminari, corsi intensivi della medicina complementare per la quale si effettua la richiesta.
2. Effettuazioni di attività didattiche anche non continuative sulla materia.
3. Pubblicazioni nella specifica medicina complementare per la quale si effettua la richiesta, su libri, riviste mediche dotate di comitato scientifico o comunicazioni a convegni.
4. Partecipazioni a convegni in qualità di organizzatore scientifico
5. Partecipazione a convegni sulla medicina complementare per la quale si effettua la richiesta nei sei anni precedenti la richiesta dell’attestazione.

La valutazione della certificazione della Scuola frequentata, dell’autocertificazione e dei titoli viene delegata alle Commissioni per le Medicine Complementari di ogni Ordine dei Medici Provinciale

Note:
¹ La qualifica con cui il medico si presenterà come pubblicità deve essere quella riportata nella documentazione in suo possesso, (es. Omeopata, Fitoterapeuta , Agopuntura Tradizionale Cinese, Esperto in Medicina Antroposofica, Perfezionato in Agopuntura e Tecniche complementari, Diplomato in..., Esperto in..., Docente di Omeopatia o di Agopuntura o di .., etc)

² Le scuole devono garantire i seguenti requisiti:
1. Il responsabile della scuola deve essere medico
2. I docenti titolari della formazione devono essere medici, (almeno per i 2/3) salvo i casi particolari in relazione alla didattica (Giurisprudenza, farmacia, ecc.)
3. la scuola deve avere un minimo di tre docenti medici titolari
4. per la Medicina Omeopatica, Agopuntura, Osteopatia, Chiropratica, la scuola deve essere almeno triennale, per tutte le altre discipline almeno biennale
5. Le Scuole devono garantire un minimo di 200 ore di monte orario eventualmente integrabili con Corsi di perfezionamento, Seminari e workshops, nella disciplina, per almeno 30-50 ore (per raggiungere le 200 ore minime di formazione teorica, in caso di vecchie scuole che -pur triennali o biennali rispettivamente - non avessero le ore sufficienti )
* per chi ha frequentato scuole con monte ore superiore a 350 - e a 400 per agopuntura e osteopatia - sono sufficienti tre anni di pratica clinica non esclusiva.

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