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Ord.Medici Milano e OMEOPATIA

Anche l'Ord.dei Medici di Milano ha deliberato sulla Omeopatia.Qui di seguito la parte della Delibera, che concerne anche Agopuntura e Fitoterapia,riguardante l'Omeopatia:

DELIBERA ORDINE MEDICI MILANO

MEDICINA OMEOPATICA

L�Omeopatia � una pratica medica clinico-terapeutica che, talora con ausilio strumentale, si affianca alla clinica medica convenzionale. Il suo fine � di individuare il medicinale o i medicinali omeopatici pi� adatti alla cura del singolo paziente, considerato nella sua globalit� psico-fisica, secondo un criterio di similitudine enunciato da Hahnemann e in seguito ampliato da osservazioni moderne. Per medicinale omeopatico si intende ogni medicinale ottenuto da prodotti, sostanze o composti, denominati materiali di partenza omeopatici - secondo un processo di fabbricazione omeopatico descritto dalla farmacopea europea � o, in assenza di tale descrizione dalle farmacopee utilizzate dagli Stati membri. Un medicinale omeopatico pu� contenere anche pi� principi (Decreto Legislativo n� 185 del 17 marzo 1995). L�esercizio dell�Omeopatia costituisce un Atto Medico e - allo scopo di conoscere, disciplinare e permettere una corretta informazione al pubblico delle specifiche competenze dei medici omeopati � l�Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Milano istituisce un �Registro dei Medici Omeopati�, nel quale potranno essere iscritti i Medici Chirurghi che ne abbiano fatto richiesta e ne abbiano i titoli. Possono essere iscritti nel �Registro dei Medici Omeopati� i medici che hanno frequentato una scuola di formazione dalle caratteristiche che verranno ora definite e che abbiano conseguito il relativo diploma.

Scuole di Formazione in Omeopatia

L�indirizzo didattico della Scuola � lasciato completamente libero, ma deve essere indicato e rispondere ai requisiti fondamentali presenti nella definizione di Omeopatia (utilizzazione delle dosi infinitesimali, legge di similitudine, patogenesi). L�Omeopatia � un Atto Medico e la sua pratica deve essere di esclusiva pertinenza del medico, pertanto � indispensabile che nelle lezioni si evidenzi l�inquadramento clinico convenzionale e si sottolineino in modo chiaro e inequivocabile le possibilit� terapeutiche della medicina convenzionale e della medicina omeopatica, valutate rispetto alla malattia in esame e alla capacit� di risposta del paziente (desunta anche dalle indagini di laboratorio, da esami specialistici e dallo studio costituzionale e dei modelli reattivi). E� condizione indispensabile che si tratti di una scuola della durata di non meno di quattro anni, organizzata nell�ambito di un organismo associativo debitamente costituito con atto pubblico da non meno di quattro anni dalla data del 31/12/98. Possono conseguire il Diploma in Omeopatia i laureati in Medicina e Chirurgia e gli Odontoiatri per le rispettive competenze professionali. Le Scuole di Omeopatia, per una formazione di base, devono avere le seguenti caratteristiche: 1. Essere riservate ai medici chirurghi in possesso dell�abilitazione professionale; 2. Fornire un insegnamento di almeno 330 ore, per quattro anni di corso, con obbligo di frequenza di almeno 300 ore di cui il 25% di pratica clinica nel corso stesso o presso un tutor designato dalla scuola; 3. Il passaggio tra gli anni di corso deve essere subordinato al superamento di esami intermedi con votazione di merito; 4. Prevedere un esame finale scritto orale sostenuto in presenza di una Commissione esaminatrice costituita da un docente, dal responsabile didattico e da un rappresentante dell�Ordine Provinciale dei Medici; 5. Avere un Direttore Didattico medico che deve aver conseguito di diploma in Omeopatia da almeno 10 anni e possedere almeno 5 anni di esperienza didattica specifica.

Suo compito � anche di scegliere i collaboratori e i docenti della Scuola, del cui operato egli � responsabile;

6. Il programma di ogni scuola, ai fini dell�iscrizione ne Registro dell�Ordine dei Medici, dovr� essere validato da una apposita Commissione istituita presso lo stesso Ordine.

Il medico, alla fine della formazione quadriennale in Omeopatia Clinica, deve aver acquisito:

1. La conoscenza dei principi fondamentali della Medicina Omeopatica. 2. La conoscenza della legislazione vigente e delle questioni inerenti il consenso informato. 3. Una formazione relativa agli aspetti del rapporto medico � paziente. 4. La conoscenza delle tecniche di preparazione dei medicinali omeopatici. 5. La metodologia omeopatica nel malato acuto e cronico e la sua applicazione in funzione della realt� clinica presentata dal paziente. 6. La conoscenza della teoria delle costituzioni e dei modelli reattivi. 7. L�apprendimento della semeiologia propria dell�Omeopatia che implica procedure e criteri di valutazione peculiari di questo metodo clinico-terapeutico 8. La capacit� di raccogliere e analizzare gli elementi emessi durante la consultazione con il paziente, fondamentali nella scelta del trattamento pi� idoneo per curarlo. 9. La conoscenza della materia medica omeopatica (farmacologia omeopatica). 10. La capacit� di distinguere l�Omeopatia da altre metodologie mediche e tecniche terapeutiche che implicano l�applicazione del principio di similitudine secondo criteri diversi da quello dell�Omeopatia. 11. La conoscenza della letteratura omeopatica (Hahnemmaniana e moderna). 12. Comprensione della relazione tra il metodo clinico omeopatico e quello clinico convenzionale, analizzando sia le indicazioni che i limiti del trattamento omeopatico. 13. La conoscenza dei modelli di ricerca di base, sperimentali e clinici dell�Omeopatia moderna. I medici iscritti nel �Registro dei Medici Omeopati� sono tenuti alla frequenza annua di corsi di aggiornamento, per un totale di 15 ore annuali, organizzati di conerto con l�Universit� e con gli Istituti di Ricerca accreditati con le Istituzioni pubbliche, da Enti morali (ONLUS), Associazioni Medico Scientifiche e Scuole riconosciute.

Sanatoria

L�inserimento nel �Registro dei Medici Omeopati� potr� essere consentito anche per i Medici che ne facciano domanda e che, al 1� Gennaio 1999 soddisfano, a giudizio della Commissione dell�Ordine, i sotto elencati requisiti.

1. Possesso di un Diploma rilasciato da una Scuola, organizzata nell�ambito di un organismo associativo debitamente costituito con atto pubblico da non meno di quattro anni alla data del 31/12/1998; il piano di studi della Scuola, ovvero del Corso, deve comprendere un adeguato insegnamento teorico e pratico in medicina omeopatica, il certificato rilasciato dalla Scuola deve attestare che il medico ha completato l�iter formativo, specificando la tecnica omeopatica praticata ed il piano di studi seguito.

Inoltre il corso deve avere avuto le seguenti caratteristiche:  Obbligo di frequenza;  Di norma almeno 200 ore di lezioni, suddivise tra teoriche e pratiche;  Esame finale

2. Documentazione di un Curriculum scientifico nel quale verranno valutati: pubblicazioni, master o corsi di specializzazione altre attivit� scientifiche riguardanti la Medicina Omeopatica. 3. Documentazione di un Curriculum Professionale relativo all�attivit� di Medico Omeopata, svolta in strutture pubbliche o in regime libero-professionale, per un periodo minimo di cinque anni, su un numero congruo di pazienti. 4. Possedere un iter formativo certificato che, attraverso la frequenza di corsi anche non omogenei, consenta per il programma seguito e per il monte ore svolto, di aver acquisito una competenza pari a quella ottenibile con corsi di cui al punto 1.

L�attivit� di medico Omeopata di cui al �punto 3� dovr� essere comprovata attraverso una certificazione rilasciata dai responsabili della struttura pubblica, ovvero autocertificata dall�interessato sotto la propria responsabilit�. Le valutazioni di merito, sottoposte alle definitive decisioni del Consiglio Direttivo, saranno effettuate da un�apposita Commissione:

 Costituita da iscritti all�Ordine in possesso delle necessarie e scientifiche conoscenze � che valuter� la documentazione prodotta dagli interessati e allegata alla domanda compilata su di un modulo predisposto dagli Uffici Ai fini della valutazione della certificazione presentata per l�iscrizione al �Registro�, � condizione indispensabile che siano rispettati quanto meno, contestualmente, i requisiti indicati ai paragrafi 1 e 3 relativi rispettivamente al curriculum formativo ed al curriculum professionale. L�Ordine, comunque, si riserva in ogni momento la facolt� di verificare l�esattezza delle certificazioni e delle dichiarazioni rilasciate.


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