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DELIBERA ORDINE MEDICI DI ROMA

A SEGUITO DELLE MOLTE RICHIESTE QUI DI SEGUITO RIPUBBLICHIAMO LA DELIBERA DEL 1998.

DELIBERAZIONE N� 51/98 Ord. Medici Chir. ed Od. Prov. di Roma

Oggetto: Accertamenti attivit� professionale degli iscritti nell�ambito delle medicine complementari (Omeopatia, Agopuntura, Fitomedicina)

Il Consiglio Direttivo dell�Ordine Provinciale di Roma dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, nella riunione del 4 marzo 1998:

- Vista la propria precedente delibera costituiva di un gruppo di lavoro per le medesime cosiddette alternative, nonch� i successivi provvedimenti di integrazione della relativa composizione; - Preso Atto delle risultanze di tale gruppo di lavoro, nonch� della introduzione predisposta quale ulteriore chiarimento dell�attivit� svolta; - Accertata l�esigenza di riconoscere e disciplinare in qualche modo l�attivit� resa dagli iscritti nell�ambito delle discipline mediche complementari esaminate (Omeopatia, Agopuntura, Fitomedicina); - Tenuta presente la necessit� per l�Ordine di valutare, mediante esame delle singole posizioni (titoli acquisiti ed esperienze professionali) e la preparazione degli iscritti operanti nei diversi settori; - Considerato che a seguito di tale esame, o se necessario, di eventuale completamento della formazione, potrebbe darsi luogo all�iscrizione dei sanitari in appositi distinti Registri da porre a disposizione degli utenti; - Sottolineato che non si intende con la presente effettuare alcuna valutazione scientifica, ma solo una cosciente e propositiva presa d�atto di condotte terapeutiche gi� esistenti, con l�intento di meglio coordinare i rapporti tra le diverse forme di medicina, le scelte Visti il D.L.C.P.S. 13.09.1946, N� 233, il D.P.R.. 5.4.1950, N� 221 Sentito il parere favorevole del Direttore

DELIBERA

- Approvare e fare proprio il documento conclusivo del gruppo di lavoro sulle medicine complementari (Omeopatia, Agopuntura, Fitomedicina) e la relativa relazione introduttiva con le modifiche apportate al testo originale; - Acquisire tale atti come parte integrante del presente deliberato; - Dare mandato al Presidente e al Segretario affinch�, anche utilizzando per il momento il gruppo di lavoro gi� costituito, avviino le procedure necessarie per la pratica attuazione di quanto stabilito; - Autorizzare, il Presidente a dare la necessaria pubblicit� alla presente deliberazione, anche tramite il Bollettino dell�Ordine, affinch� tutti gli iscritti interessati possano inviare le domande di iscrizione nel Registro relativo all�attivit� espletata.

Il Segretario Il Presidente (Dott. L. Pignataro) (Dott.B. Meledandri)

Omeopatia

Premessa

L�Omeopatia � un metodo clinico e terapeutico basato sulla �Legge dei Simili� formulato da S. Hahnemann all�inizio del secolo XIX. La legge dei simili afferma che e possibile curare un malato somministrandogli una sostanza che, in un uomo sano, riproduce tutti i sintomi della sua malattia. La Farmacologia Omeopatica classica (Materia Medica) e co stituita da una serie di �rimedi� tratti dal mondo minerale, vegetale e animale e di sintesi. Ogni rimedio e stato singolarmente testato a dosi sub-tossiche sull�uomo sano (Sperimentazione Patogenetica Pura) per evidenziarne i sintomi provocati. Il rimedio viene poi somministrato al malato in dosi pi� o meno attenuate, preparato attraverso un ben codificato procedimento di fabbricazione (progressive diluizioni e succussioni). Nella pratica clinica omeopatica classica il medico, dopo aver formulato una diagnosi, somministra il rimedio pi� simile ai modi peculiari con i quali il malato esprime la sua malattia: la terapia � pertanto personalizzata. Valutazioni Operative �L�Omeopatia � una metodologia clinica diagnostica e terapeutica olistica che utilizza come medicinali sostanze diluite e dinamizzate somministrate secondo la Legge di Similitudine ed individualizzate mediante le Patogenesi (effetto della sostanza sull�uomo sano)�. L�esercizio dell�Omeopatia costituisce un ATTO MEDICO in quanto � compito del medico individuare la malattia tramite la diagnosi. Definita la diagnosi il medico sceglier� la terapia e porr� la prognosi. L�Omeopatia potr� essere esercitata da un medico �esperto� iscritto in un apposito �Registro�. Viene ritenuto esperto in omeopatia un medico che ha frequentato una scuola di Formazione dalle caratteristiche che verranno ora definite e ne ha conseguito il relativo diploma.Vi � la possibilit� di utilizzare professionalmente la dizione: �Iscritto nel Registro della Medicina Omeopatica� istituito presso l�Ordine. Didattica Le Scuole di Omeopatia attualmente, per una formazione di base, debbono avere le seguenti caratteristiche: Il Corso di studio:

1) deve essere costituito da una numero complessivo di almeno 240 ore di lezione, teoriche e pratiche, suddivisibili in pi� anni, con obbligo di frequenza;

2) il passaggio agli anni successivi � subordinato ad un test di verifica;

3) per ottenere il diploma � necessario superare un esame finale in presenza della Commissione di esame che deve essere costituita da almeno un docente, dal responsabile didattico e da un rappresentante dell�Ordine dei Medici della citt� in cui si � svolto il corso.

Il superamento dell'esame � accompagnato da un voto di giudizio. Per il futuro, ed eventualmente in relazione alla situazione europea dell'Omeopatia le caratteristiche saranno adeguate ai parametri degli altri paesi. In ogni caso, a partire dall'anno di corso che avr� inizio nell'anno 1999, il numero delle ore sar� elevato a 330 complessive, con l'obbligo di frequenza di almeno 300 ore di cui il 25% di pratica nel corso o presso un tutor designato dalla scuola. La Scuola di Omeopatia deve avere un direttore didattico che ha la responsabilit� didattica della Scuola nei confronti dell'Ordine dei Medici. Il direttore didattico deve essere un medico che ha conseguito il diploma in omeopatia da almeno 10 anni, deve avere almeno 5 anni di esperienza didattica specifica e deve avere adeguato curriculum professionale in omeopatia. Suo compito � di scegliere anche i collaboratori ed i docenti della Scuola, di cui ne ha la responsabilit�. Si possono iscrivere alla Scuola di Omeopatia, oltre ai Medici Chirurghi ed agli Odontoiatri, gli studenti degli ultimi due anni del relativo corso di laurea, previa approvazione del Direttore Didattico, che per� conseguiranno il Diploma solo dopo il conseguimento della Laurea e dell'abilitazione professionale. Specificit� della Didattica 1) L'indirizzo didattico della Scuola � lasciato completamente libero ma deve essere indicato e rispondere ai requisiti fondamentali presenti nella definizione di Omeopatia (utilizzazione delle dosi infinitesimali, legge di similitudine, Patogenesi). 2) L'Omeopatia � un atto medico e deve essere appannaggio del medico, pertanto � indispensabile che nelle lezioni si evidenzi "la parte cosiddetta convenzionale". Tale parte consiste nella necessit� per il medico omeopata di porre prima di tutto la diagnosi di malattia esponendo in modo chiaro ed inequivocabile le possibilit� terapeutiche della Medicina convenzionale e della Medicina omeopatica, valutate rispetto alla malattia in esame ed alle capacit� di risposta del paziente (desunta anche dalle indagini di laboratorio, da esami specialistici e dallo studio costituzionale e miasmatico). In ogni caso prima di dare inizio alla terapia deve essere acquisito il consenso informato scritto del paziente. Il Programma di ogni Scuola, ai fini dell'iscrizione nel Registro dell'Ordine dei Medici, dovr� essere vagliato da una apposita commissione istituita presso lo steso Ordine. Il programma di base deve comprendere e sviluppare quantomeno i seguenti argomenti: 1) Legislazione (in Italia o in Europa). 2) Ricerca scientifica. 3) Rapporti con la Medicina convenzionale. 4) Consenso informato del paziente. 5) Storia dell'Omeopatia (inquadramento nella realt� storica attuale ed al momento della sua nascita). 6) Basi teoriche (Leggi fondamentali ed Organon). 7) Tecnica farmaceutica omeopatica e descrizione dei vari tipi di diluizioni (CH,K,DH,LM,FC). 8) Teoria delle Costituzioni e dei Miasmi. 9) Descrizione dei medicinali utilizzati in Omeopatia (la sostanza base, la patogenesi, l'eventuale tossicologia ed utilizzazione in medicina convenzionale 0 in altre medicine non convenzionali, possibilit� terapeutiche). 10) Presentazione delle patologie in cui sono consigliati i medicinali omeopatici. 11) Tecniche di individuazione dei medicinali omeopatici (repertorio, indagine clinica, indagine costituzionale miasmatica, ect...). 12) Esercitazioni pratiche (almeno il 25-30% del monte ore complessivo). 13) Valutazione dell'effetto della prescrizione. 14) Semeiotica medica omeopatica. In un prosieguo di tempo l'Ordine curer� l'organizzazione di Corsi per la formazione di medici omeopati "tutor". Tali medici una volta esaurito il corso di formazione, saranno abilitati a curare il completamento della pratica degli altri omeopati gi� diplomati, direttamente su richiesta degli stessi o, se ritenuto necessario, da parte delle Scuole. La figura del "tutor" si appalesa necessaria anche ai fini della corretta applicazione della legge 125/1997 relativa alla riservatezza dei dati. I Corsi saranno organizzati d'intesa con le Universit� con gli Istituiti di ricerca accreditati con Istituzioni pubbliche, preposti alla formazione Post-Laurea, o da Enti Morali (ONLUS) se partecipati negli organismi Istituzionali di controllo, dai Dicasteri preposti alla formazione professionale nell'arte sanitaria Ministeri della Sanit�, della Universit� e della Pubblica Istituzione).

IPOTESI DI SANATORIA

Nell'apposito Registro istituito presso l'Ordine viene istituito, e periodicamente aggiornato, un Registro in cui sono annotati gli iscritti all'Ordine stesso, che risultino aver documentato la pratica all'esercizio della medicina omeopatica. L'inserimento in tale elenco, prima dell'eventuale emanazione di norme cogenti che meglio disciplinino l'attivit� in questione, verr� effettuato a domanda degli interessati e sulla base dell'accertamento di quanto segue: 1. possesso di un diploma (o di equivalente titolo) rilasciato da una scuola specializzata il cui corso deve avere avuto le seguenti caratteristiche:

- obbligo di frequenza - di norma almeno 200 ore di lezione - suddivise tra teoriche e pratiche - esame finale 2. Curriculum scientifico risultante dalla valutazione comparata dei seguenti elementi: - pubblicazioni, master o corsi di specializzazione, altre attivit� scientifiche riguardanti la formazione in omeopatia. 3. Curriculum professionale relativo all'attivit� di omeopatia. Le valutazioni di merito, sottoposte alle definite decisioni del Consiglio Direttivo, saranno effettuate da un'apposita Commissione, costituita da iscritti all'Ordine in possesso delle necessarie e specifiche conoscenze tecniche della materia, che valuter� la documentazione prodotta dagli interessati allegata alla domanda riassunta nel modulo informativo predi sposto dagli Uffici. Qualora tale documentazione non risultasse sufficiente, l'Ordine per l'iscrizione sul Registro potr� chiedere la frequenza ad un Corso integrativo organizzato a cura dello stesso Ordine.

RICONOSCIMENTO DELL�ATTIVITA' DI MEDICO-CHIRURGO ED ODONTOIATRA OMEOPATA. L�ISTANZA ALL�ORDINE

I medici che intendono esercitare l'attivit� di omeopata e laureati da almeno cinque anni, debbono presentare apposita istanza all'Ordine, documentando sotto la propria responsabilit�, di avere acquisito una specifica formazione professionale in omeopatia e allegando la documentazione prevista dalla regolamentazione emanata dall'Ordine.

1) Requisiti e documentazione a) Curriculum formativo

E' condizione indispensabile aver frequentato una scuola della durata di non meno di tre anni organizzata nell'ambito di un organismo associativo debitamente costituito con atto pubblico da non meno di quattro anni alla data del 31.12.1997; il piano di studio della scuola, ovvero del corso deve comprendere un adeguato insegnamento ed addestramento in omeopatia, con speciale riferimento alla tecnica seguita; il certificato rilasciato dalla scuola deve attestare che il medico ha completato l'iter formativo, specificando la tecnica omeopatica praticata ed il piano di studio seguito. b) Curriculum scientifico Il curriculum scientifico riguarda le pubblicazioni edite, eventuali master o corsi di specializzazione seguito (allegando le relative certificazioni) e le altre attivit� scientifiche praticate riguardanti la formazione in omeopatia. c) Curriculum professionale Il curriculum professionale deve comprendere: - l'attivit� di omeopata esercitata in via preminente per un periodo continuativo di almeno cinque anni in strutture pubbliche o in regime libero professionale; - l'indicazione di aver praticato l'omeopatia ad un congruo numero di pazienti in rapporto alla specifica tecnica praticata come risulta indicata nel curriculum formativo; - l'indicazione di avere praticato l'omeopatia presso uno studio di altro esperto in omeopatia indicando la durata e la pratica effettuata {allegando specifica dichiarazione in tal senso del titolare dello studio) minimo 6 anni.

- 2) L'autocertificazione

L'attivit� di omeopata svolta nelle strutture o nei presidi pubblici - nell'ipotesi che non venga allegata certificazione rilasciata dai responsabili della struttura pubblica medesima - deve essere dichiarata dal medico, sotto la propria responsabilit�, mediante autocertificazione. Analoga autocertificazione deve essere presentata dal medico che ha svolto l'attivit� di omeopata in regime libero professionale. In questa ottica merita ricordare che le autocerficazioni hanno validit� a tutti gli effetti e conseguentemente richiamano la responsabilit� penale degli autori. 3) La valutazione dell'Ordine

Ai fini della valutazione della certificazione presentata dai medici per il riconoscimento dell' attivit� di omeopata, � condizione indispensabile che siano rispettati quanto meno e contestualmente i su specificati criteri indicati alle lettere a) e c) del punto 1, relativi rispettivamente al curriculum formativo ed al curriculum professionale. L'Ordine, comunque, si riserva in ogni momento la facolt� di verificare la esattezza delle certificazioni esibite e delle dichiarazioni rilasciate.

� Agopuntura

Premessa L'Agopuntura � una forma di terapia medica che si avvale della stimolazione di determinate zone cutanee per mezzo dell'infissione di aghi metallici, con lo scopo di raggiungere un equilibrio da qualsiasi causa alterato. Dal punto di vista orientale le malattie sono dovute ad un alterato squilibrio "energetico" delle due manifestazioni (lo YIN e lo YANG) dell'Energia dell'Universo, energia grazie al quale noi viviamo e la cui anormale o difficoltosa circolazione del nostro organismo genera lo stato morboso; gli aghi, infissi nei punti di affioramento dei canali energetici, fanno s� che si ristabilizzi la normale circolazione energetica. Dal punto di vista occidentale si suppone che l'Agopuntura provochi una stimolazione di neurocettori, agendo per via diretta su delle terminazioni libere di fibre nervose; tramite detta stimolazione del sistema nervoso periferico si ha la possibilit� di agire (per via diretta, umorale o vascolare) su di un organo o apparato che frequentemente non � in relazione topografica o metamerica con il punto cutaneo stimolato. Prima di analizzare compiutamente l'attivit� di Agopuntura, intesa come tecnica terapeutica della Medicina Tradizionale Cinese (in seguito indicata con la sigla MTC) si vuol precisare che quest'ultima � un corpus medicum unico costituito da una sua propria anatomofisiologia, patologia, semiologia, diagnostica e terapia. Le tecniche terapeutiche della MTC oltre alla stimolazione degli agopunti (con gli aghi, con il calore, con la digitopressione, e con altri mezzi chimico-fisici e/o strumentali) comprende la somministrazione di farmaci propri della farmacopea cinese, l'uso di tecniche manuali e di massaggio (TUI NA), esercizi respiratori e di meditazione (QI GONG), attivit� motorie e ginnastica (TAI JI QUAN). � doveroso riconoscere che come la MTC, esistono e sono praticati altri sistemi medici appartenenti a tradizioni culturali diverse. L'Agopuntura, eseguita sia seguendo il pensiero orientale che quello occidentale, � dunque una metodica terapeutica che presuppone una metodologia clinica e diagnostica. Essa costituisce un atto medico in quanto � compito esclusivo del medico individuare la malattia tramite la diagnosi; definita la diagnosi, il medico sceglier� la terapia e porr� la diagnosi. VALUTAZIONI OPERATIVE L'Agopuntura potr� essere esercitata da un medico "esperto" iscritto in un apposito "Registro". � ritenuto "esperto" in Agopuntura un medico che ha frequentato e conseguito il relativo titolo presso una Scuola di Formazione, dalle caratteristiche definite qui di seguito. In ogni caso il medico, dopo aver effettuato la diagnosi di malattia, ed aver effettuato le valutazioni terapeutiche in relazione alla Medicina convenzionale ed alla Agopuntura, dar� inizio alla terapia dopo aver acquisito il consenso informato scritto da parte del paziente. I1 programma delle scuole di Agopuntura, ai fini dell'iscrizione di coloro che hanno ultimato il corso nel Registro dell'Ordine dei Medici, dovr� essere validato da una apposita Commissione, istituita presso lo stesso Ordine, ed il corso di base, deve avere le seguenti caratteristiche: 1) il corso deve essere costituito da una numero complessivo di almeno 360 ore di lezione teoriche e pratiche, suddivisibili in pi� anni, con obbligo di frequenza. 2) Il passaggio agli anni successivi � subordinato ad un test di verifica. 3) Per ottenere il diploma � necessario superare un esame finale in presenza della Commissione di Esame, che deve essere costituita da almeno un docente, dal responsabile didattico e da un rappresentante dell'Ordine dei Medici della citt� in cui si � svolto il corso Il superamento dell'esame e accompagnato da un voto di giudizio. Per il futuro, ed eventualmente in relazione alla situazione europea dell'Agopuntura, le caratteristiche saranno adeguate ai parametri degli altri paesi. La Scuola di Agopuntura deve avere un direttore didattico che ha la responsabilit� didattica della Scuola nei confronti dell'Ordine dei Medici. I1 direttore didattico deve essere un medico che ha conseguito il diploma in Agopuntura da almeno 10 anni, deve avere almeno 5 anni di esperienza didattica specifica e deve avere adeguato curriculum professionale in Agopuntura. Suo compito e di scegliere anche i collaboratori ed i docenti della Scuola, di cui ne ha la responsabilit�. Possono conseguire il titolo in Agopuntura i laureati in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria, per le relative competenze professionali. Possono iscriversi alla Scuola anche gli studenti degli ultimi due anni del relativo corso di laurea, previa approvazione del Direttore Didattico, che pero conseguiranno il titolo in Agopuntura solo dopo il conseguimento della Laurea e dell'abilitazione professionale. Specificit� della Didattica Con lo scopo di salvaguardare e integrare fra loro le due attuali tendenze interpretative dell'agopuntura quella tradizionale orientale e quella riflessologica "occidentale") il programma didattico deve essere articolato in due sezioni: programma A: secondo i canoni della medicina tradizionale cinese; programma B: secondo i canoni della riflessologia e riflessoterapia. L'indirizzo didattico della Scuola e completamente libero, ma detto indirizzo deve essere dichiarato all'inizio del corso; la Scuola s'impegna a rispettare il programma completo nelle due sezioni: dar� maggior risalto ad una delle due sezioni secondo il proprio orientamento interpretativo, e s'impegna a trattare anche le basi dell'altra sezione. Considerando che l'Agopuntura e un atto medico e deve essere appannaggio esclusivo del medico, � indispensabile che nelle lezioni si evidenzi anche ci� che concerne la "medicina convenzionale"; � necessario per il medico agopuntore porre innanzi tutto una diagnosi di malattia, e deve esporre in modo chiaro e inequivocabile le possibilit� terapeutiche della "medicina convenzionale" e dell'Agopuntura valutare rispetto alla malattia in esame e delle capacit� di risposta del paziente; il tutto deve essere anche desunto dalle indagini di laboratorio, da esami specialistici, da accertamenti diagnostici e dallo studio comparato della sintomatologia, interpretata sia secondo i canoni della MTC che della neuroriflessologia. In un proseguo di tempo l'Ordine curer� l'organizzazione di Corsi per la formazione di medici agopuntori "tutor". Tali medici una volta esaurito il corso di formazione, saranno abilitati a curare il completamento della pratica degli altri agopuntori gi� in possesso del titolo, direttamente su richiesta degli stessi o, se ritenuto necessario da parte delle Scuole. La figura del "tutor" si appalesa necessaria anche ai fini della corretta applicazione della legge 125/1997 relativa alla riservatezza dei dati. I Corsi saranno organizzati d'intesa con le Universit�, con gli Istituiti di ricerca accreditati con Istituzioni pubbliche, preposti alla formazione Post-Laurea, o da Enti Morali {ONLUS) se partecipati negli organismi Istituzionali di controllo, dai Dicasteri preposti alla formazione professionale nell'arte sanitaria {Ministeri della Sanit�, dell� Universit� e della Pubblica Istituzione). IPOTESI DI SANATORIA Nell'apposito Registro istituito presso l'Ordine sono annotati gli iscritti all'Ordine stesso, che risultino aver documentato la pratica all'esercizio dell'agopuntura. L'inserimento in tale elenco, prima dell'eventuale emanazione di norme cogenti che meglio disciplinino l'attivit� in questione, viene effettuato a domanda degli interessati e sulla base dell'accertamento di quanto segue: 1. possesso di un titolo rilasciato da una scuola specializzata il cui corso deve avere avuto le seguenti caratteristiche: - obbligo di frequenza - di norma almeno 300 ore di lezione - suddivise tra teoriche e pratiche - esame finale 2. Curriculum scientifico risultante dalla valutazione comparata dei seguenti elementi: - pubblicazioni, master o corsi di specializzazione, altre attivit� scientifiche riguardanti la formazione in omeopatia. 3. Curriculum professionale relativo all'attivit� di agopuntura. Le valutazioni di merito, sottoposte alle definite decisioni del Consiglio Direttivo, saranno effettuate da un'apposita Commissione, costituita da iscritti all'Ordine in possesso delle necessarie e specifiche conoscenze tecniche della materia, che valuter� la documentazione prodotta dagli interessati allegata alla domanda riassunta nel modulo informativo predisposto dagli Uffici. Qualora tale documentazione non risultasse sufficiente, l'Ordine per l'iscrizione sul Registro potr� chiedere la frequenza ad un Corso integrativo organizzato a cura dello stesso Ordine.

RICONOSCIMENTO DELL'ATTIVITA' DI MEDICO-CHIRURGO ED ODONTOIATRA AGOPUNTORE. L'ISTANZA ALL'ORDINE

I medici che intendono esercitare l'attivit� di agopuntore e laureati da almeno cinque anni, debbono presentare apposita istanza all'Ordine, documentando sotto la propria responsabilit�, di avere acquisito una specifica formazione professionale nell'agopuntura e allegando la documentazione prevista dalla regolamentazione emanata dall'Ordine. 1) Requisiti e documentazione a) Curriculum formativo , � condizione indispensabile aver frequentato una scuola della durata di non meno di tre anni organizzata nell'ambito di un organismo associativo debitamente costituito con atto pubblico da non meno di quattro anni alla data del 31.12.1997; il piano di studio della scuola, ovvero del corso, deve comprendere un adeguato insegnamento ed addestramento in agopuntura, con speciale riferimento alla tecnica seguita; il certificato rilasciato dalla scuola deve attestare che il medico ha completato l'iter formativo, specificando la tecnica di agopuntura praticata ed il piano di studio seguito. b) Curriculum scientifico Il curriculum scientifico riguarda le pubblicazioni edite, eventuali master o corsi di specializzazione seguito (allegando le relative certificazioni) e le altre attivit� scientifiche praticate riguardanti la formazione in agopuntura. c) Curriculum professionale Il curriculum professionale deve comprendere: l'attivit� di agopuntura esercitata in via preminente per un periodo continuativo di almeno cinque anni in strutture pubbliche o in regime libero professionale; l'indicazione di aver praticato l'agopuntura ad un congruo numero di pazienti in rapporto p; alla specifica tecnica praticata come risulta indicata nel curriculum formativo; - l'indicazione di avere praticato l'agopuntura presso uno studio di altro medico-chirurgo esperto nella stessa disciplina, indicando la durata e la pratica effettuata (allegando specifica dichiarazione in tal senso del titolare dello studio) per un minimo di 6 anni. 2) L'autocertificazione L'attivit� di agopuntore eventualmente svolta nelle strutture o nei presidi pubblici - nell'ipotesi che non venga allegata certificazione rilasciata dai responsabili della struttura pubblica medesima - deve essere dichiarata dal medico, sotto la propria responsabilit�, mediante autocertificazione. Analoga autocertificazione deve essere presentata dal medico che ha svolto l'attivit� di agopuntore in regime libero professionale. In questa ottica merita ricordare che le autocertificazioni hanno validit� a tutti gli effetti e conseguentemente richiamano la responsabilit� penale degli autori. 3) La valutazione dell'Ordine Ai fini della valutazione della certificazione presentata dai medici per il riconoscimento dell' attivit� di agopuntore, � condizione indispensabile che siano rispettati quanto meno e contestualmente i su specificati criteri indicati alle lettere a) e c) del punto 1, relativi rispettivamente al curriculum formativo ed al curriculum professionale. L'Ordine, comunque, si riserva in ogni momento la facolt� di verificare la esattezza delle certificazioni esibite e delle dichiarazioni rilasciate.

La Fitomedicina

La Fitomedicina, ove la fitoterapia � una branca essenziale, andr� esercitata da un medico esperto iscritto in un apposito elenco. Per poter essere considerato esperto il medico deve avere frequentato una apposita Scuola di Formazione che rilascer� un titolo. ~ Il Corso di Perfezionamento post-universitario in Fitomedicina dovr� avere un Direttore Didattico. I1 Direttore Didattico dovr� avere responsabilit� didattica verso l'Ordine dei Medici. I1 Direttore Didattico deve avere valide e riconosciute esperienze di insegnamento Il Direttore Didattico dovr� essere un medico di comprovata esperienza, non inferiore ai dieci anni di attivit�. Deve inoltre possedere titoli o specializzazioni che attestino la competenza farmacologica. Deve essere inoltre in possesso di pubblicazioni che ne attestino l'esperienza e la competenza. Compito del Direttore Didattico, in accordo con l'Ente, l' istituzione che promuove il corso, � anche la scelta dei collaboratori e dei docenti della scuola. Di tali collaboratori e docenti ne � responsabile il Direttore Didattico. I corsi di perfezionamento post-universitario in Fitomedicina possono essere promossi da Universit�, Istituti di Ricerca accreditati, Enti Morali (ONLUS) con comprovata attivit� formativa e didattica che abbiano nei loro organi istituzionali o di controllo preposti alla Sanit� ed alla Pubblica Istruzione. I corsi debbono avere carattere nazionale al fine di proporre un armonico ed omogeneo corpus didattico. - Al corso di Perfezionamento post-universitario in Fitomedicina possono accedere e conseguire il relativo diploma: - Laureati in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria, per le relative competenze professionali. - Studenti degli ultimi due anni del corso di laurea, previa approvazione del Direttore Didattico. In quest'ultimo caso' pero' il relativo titolo in Fitomedicina potr� essere rilasciato solamente dopo il conseguimento della laurea e l'abilitazione all'esercizio professionale. Caratteristiche della Scuola La scuola deve avere le seguenti caratteristiche: - Durata pluriennale con obbligo di frequenza. - Il corso comprender� almeno 300 (trecento) ore suddivise in lezioni teoriche e pratiche. Le 300 ore saranno ripartite negli anni di corso con il 30% di pratica. - Sar� rilasciato il titolo finale solamente dopo il superamento di un esame teorico-pratico, nonch� dopo la prestazione di una tesi.

Commissione d'esame: dovr� essere costituita da un rappresentante dell'Ordine Provinciale dei Medici, dal Direttore Didattico della scuola, da almeno un docente del corso stesso. Al superamento dell'esame si assegner� un voto di giudizio. - Per il passaggio agli anni successivi al primo � necessario il superamento di un test di valutazione. Didattica L'indirizzo della scuola � il seguente: la Fitomedicina e la fitoterapia, che non sono medicine alternative, vanno considerate come un atto medico, e solo al medico spetta il suo esercizio. � infatti compito del medico porre la diagnosi della malattia e prendere misura della stessa. � altres� necessario il consenso informato del paziente al quale il medico, in tutta onest� e con scienza e coscienza, dovr� esporre in maniera chiara ed inequivocabile le possibilit� terapeutiche della medicina convenzionale e quelle dalla Fitomedicina. Il medico dovr�, inoltre, ove ritenga, utilizzare tutti quegli accertamenti diagnostici (radiologia, laboratorio etc.) nonch� avvalersi delle competenze mediche specialistiche.


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