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NUOVA PROPOSTA DI LEGGE SULLE MNC

nei primi giorni di Maggio � stato presentato il Nuovo Testo della Proposta di Legge sulle Medicine Non Convenzionali a firma dell� On. Galletti. Qui di seguito potrete leggere questa nuova stesura, che sar� presentata alla Camera quanto prima.

Proposta di testo unificato A.C. 3891 e abbinate del relatore on. Paolo Galletti (10 maggio 2000)

Disciplina delle terapie non convenzionali esercitate da medici, chiropratici, osteopati e naturopati

Articolo 1 (Finalit� e oggetto della legge)

1. La Repubblica italiana riconosce il principio del pluralismo scientifico come fattore essenziale per il progresso della scienza e dell�arte medica e riconosce il diritto di avvalersi degli indirizzi terapeutici non convenzionali affermatisi nell�ambito della cultura europea negli ultimi decenni, quali l�agopuntura, l�antroposofia, l�ayurveda, la farmacologia cinese, la fitoterapia, l�omeopatia, l�omotossicologia, la chiropratica, l�osteopatia. 2. La Repubblica italiana riconosce la libert� di scelta terapeutica del paziente e la libert� di cura da parte del medico all�interno di un libero rapporto consensuale ed informato con il paziente; a tal scopo mette in opera ogni mezzo atto a promuovere e tutelare l�esercizio delle medicine non convenzionali. 3. Le universit� statali e private, nei corsi di laurea delle facolt� di medicina e chirurgia, medicina veterinaria, farmacia, odontoiatria, chimica, scienze biologiche, chimica e tecnologie farmaceutiche, forniscono una conoscenza di base delle varie metodiche delle terapie non convenzionali come materie facoltative di studio liberamente scelte dallo studente nel suo piano di studio. 4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'universit� e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, definisce gli insegnamenti da inserire nei corsi di laurea di cui al comma 3. 5. Lo Stato provvede a un�adeguata qualificazione professionale degli operatori sanitari laureati in medicina e chirurgia propri degli indirizzi medici non convenzionali, ovvero quelle terapie non vigilate ai sensi della normativa vigente, promuovendo l�istituzione di appositi corsi di formazione, controllandone l�attivit� e reprimendo l�esercizio per fini illeciti delle terapie non convenzionali.

Articolo 2 (Indirizzi medici non convenzionali)

1. Ai medici specializzati in una delle terapie non convenzionali di cui all�articolo 1 della presente legge e che praticano medicine non convenzionali, secondo la definizione fornita dalla Commissione di cui all�art.6, � consentito di definire pubblicamente la loro qualificazione professionale. 2. All�interno del Consiglio superiore di sanit�, � obbligatoria la partecipazione di un rappresentante per ciascuno degli nove indirizzi terapeutici di cui all�articolo 1.

Articolo 3 (Definizione delle terapie e medicine non convenzionali)

1. Le terapie e le medicine non convenzionali esercitate dai laureati in medicina e chirurgia e in chiropratica, e dai diplomati in osteopatia definite dalla presente legge, comprendono i seguenti indirizzi: a) L�agopuntura � una metodica terapeutica che si avvale della stimolazione di determinate zone cutanee per mezzo dell�infissione di aghi metallici, per ristabilire l�equilibrio di uno stato di salute alterato per qualsiasi causa. b) La fitoterapia � una tecnica terapeutica basata sull�uso delle piante medicinali o di loro derivati ed estratti opportunamente trattati, uso che pu� avvenire all�interno di un sistema diagnostico-terapeutico sovrapponibile a quello utilizzato dalla medicina convenzionale. c) L�omeopatia � un metodo diagnostico, clinico e terapeutico basato sulla legge dei simili che afferma che � possibile curare un malato utilizzando sostanze che, in una persona sana, riproducono i sintomi rilevanti e caratteristici dello stato patologico. d) La medicina antroposofica � un ampliamento della medicina convenzionale che introduce un metodo conoscitivo, fondato su una propria epistemologia, che guida la ricerca delle leggi che stanno a fondamento delle manifestazioni della vita. e) L�omotossicologia ha un suo proprio corpus teorico e metodologico e una sua caratteristica strategia terapeutica per la quale lo stato di salute � interpretato come omeostasi dinamica; la malattia � altres� interpretata come espressione della lotta fisiologica dell�organismo che tende a eliminare quelle omeo-tossine o stressor endogene ed esogene che hanno superato la soglia di allarme. f) La chiropratica � una scienza diagnostica della neurofisiologia applicata, basata sulla teoria che salute e malattia siano processi vitali correlati alla funzione del sistema nervoso: l�irritazione del sistema nervoso causata da agenti meccanici, chimici o psichici, � causa di malattia ed il ripristino ed il mantenimento della salute dipendono dal buon funzionamento del sistema nervoso; la diagnosi chiropratica consiste nella identificazione delle noxe irritanti ed il trattamento consiste nella loro rimozione attraverso metodiche conservative. g) L�osteopatia � un�arte terapeutica a s� stante per metodologia, approccio analitico, diagnostico e funzionale non riconducibile alle metodiche della medicina allopatica, in quanto considera l�insorgenza eziologica e non sintomatica; � collegata per caratteristiche alla chiropratica, in quanto si avvale di terapie esclusivamente manipolative, pressorie, di leva o frizioni, dirette al raggiungimento di una corretta funzionalit� integrata dell�individuo, escludendo il ricorso a qualsiasi prodotto farmaceutico o strumento chirurgico. h) La farmacologia cinese si basano sulla filosofia secondo la quale la salute non si identifica solo con l�assenza della malattia, ma con il perfetto equilibrio dell�organismo; pertanto la diagnosi e la cura vanno esclusivamente finalizzate a ripristinare il corretto funzionamento dei processi fisiologici e l�equilibrio delle energie vitali. i) L�Ayurveda rappresenta il pi� antico sistema medico di cui si abbia conoscenza e pone grande attenzione sulla prevenzione, fondata sulla ricerca dell�equilibrio tra i principi fondamentali dell�organismo e su di un�interazione armoniosa tra l�individuo ed il suo ambiente; i suoi approcci terapeutici sono basati prevalentemente sull�impiego di rimedi vegetali e su misure dietetiche e d�igiene comportamentale.

Articolo 4 (Registri dei medici esperti nelle medicine non convenzionali)

1. Presso l�Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri sono istituiti i registri dei medici esperti nelle medicine non convenzionali. 2. I registri dei medici esperti nelle medicine non convenzionali sono sette: uno per gli agopuntori, uno per gli antroposofi, uno per l�ayurveda, uno per la farmacologia cinese, uno per i fitoterapeuti, uno per gli omeopati, uno per gli omotossicologi. 3. Ai registri dei medici esperti nelle medicine non convenzionali possono iscriversi coloro che sono in possesso del diploma in agopuntura, antroposofia, ayurveda, farmacologia cinese, fitoterapia, omeopatia, omotossicologia rilasciato dalle universit� o da scuole private riconosciute dal Ministero dell�universit� e della ricerca scientifica e tecnologica. 4. Agli iscritti ai registri dei medici esperti nelle medicine non convenzionali si applica l�articolo 622 del codice penale. 5. I registri previsti al comma 1 vengono aboliti dopo sei anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 4 bis (Istituzione dei registri dei chiropratici e degli osteopati)

1. Presso l�Associazione Italiana Chiropratici � istituito il registro dei dottori in chiropratica. 2. La denominazione di chiropratico equivale a quella di dottore in chiropratica. 3. L'iscrizione al registro � consentita a coloro che sono in possesso del diploma di laurea in chiropratica, rilasciato da una delle universit� riconosciute dalla World Federation of Chiropractic e/o dall�European Chiropractic Union. 4. Presso il Registro degli Osteopati Italiani � istituito il registro degli osteopati. 5. Ai registri di cui ai comma precedente possono iscriversi coloro che sono in possesso del diploma in osteopatia rilasciato dalle universit� o da scuole private riconosciute dal Ministero dell�universit� e della ricerca scientifica e tecnologica. 6. Agli iscritti ai registri di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo si applica l�articolo 622 del codice penale. 7. I registri vengono aboliti dopo sei anni dall'entrata in vigore della presente legge. Articolo 5 (Commissione permanente per le metodiche mediche e terapeutiche innovative)

1. Il Ministro della sanit�, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce, presso il Ministero della sanit�, la Commissione permanente per le metodiche mediche e terapeutiche innovative che svolge i compiti di cui all�art.6. 2. La Commissione di cui al comma 1 � composta da tredici membri dal Ministro dalla sanit� secondo i seguenti criteri: a) un membro per ciascuno degli indirizzi medico-scientifici di cui al comma 1 dell�art.1, tranne che per l�omeopatia, che ne designa uno per l�indirizzo unicista ed uno per l�indirizzo pluralista, nominati su indicazione delle pi� autorevoli e rappresentative associazioni nazionali di categoria. b) due rappresentanti del Ministero della sanit�, di cui uno con funzione di presidente; c) un rappresentante del Ministero dell'universit� e della ricerca scientifica e tecnologica. 3. La Commissione di cui al comma 1 � nominata con decreto del Ministro della Sanit� entro tre mesi dalla data dell�entrata in vigore della presente legge e dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina; il segretario della Commissione � un funzionario del Ministero della sanit� con qualifica non inferiore all�ottava qualifica funzionale. I membri sono rieleggibili una sola volta. 4. Le eventuali spese per il funzionamento della Commissione di cui al comma 1 sono a carico del Ministero della sanit�, che vi provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio esistenti. 5. La Commissione di cui al comma 1 presenta al Ministro della sanit� un rapporto annuale sul lavoro svolto che il ministro della Sanit� presenta annualmente alle competenti commissioni parlamentari. 6. La valutazione dei risultati delle ricerche condotte dalla Commissione rappresenta la base per programmare gli indirizzi di ricerca e per stanziare i fondi necessari.

Articolo 6 (Compiti della Commissione)

La Commissione di cui all'articolo 5 svolge i seguenti compiti: a) riconosce i titoli di studio equipollenti conseguiti da laureati in medicina e chirurgia o chiropratica in Paesi facenti parte dell'Unione europea e di Paesi terzi; b) coordina la ricerca nel campo degli indirizzi metodologici, clinici e terapeutici non convenzionali, anche al fine della eventuale individuazione di nuove discipline, cui attribuire il riconoscimento e l�equiparazione alle altre discipline di medicina non convenzionale individuate dalla presente legge; c) promuove la corretta divulgazione delle branche non convenzionali della medicina nell�ambito di pi� generali programmi di educazione alla salute; d) promuove l'integrazione delle medicine non convenzionali anche stipulando convenzioni con enti pubblici e privati. Articolo 7 (Iter formativo)

1. Il Ministro dell�universit� e della ricerca scientifica e tecnologica promuove l�istituzione dei corsi post laurea nelle medicine non convenzionali previste dall�articolo 1 comma 1, in conformit� alla normativa di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982 n. 162 e promuove l�istituzione del corso di laurea in chiropratica. 2. Gli istituti privati di formazione, singolarmente o in associazione, che ne facciano richiesta e che possano attestare, documentando la loro reale validit� basata sulla storia documentale, la continuit� operativa, il curriculum del corpo docente, l�attivit� svolta e la conformit� ai principi dei commi 6 e 7 del presente articolo, ottengono il riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica, secondo le procedure di cui all�articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982 n. 162. In conformit� ai parametri definiti dalla Commissione di cui al comma 3 del presente articolo, il venire meno dei requisiti richiesti determina in via automatica la procedura di revoca del riconoscimento da parte della Commissione. 3. Il Ministro dell�universit� e della ricerca scientifica e tecnologica, entro sei mesi dall�entrata in vigore della presente legge, istituisce la Commissione per la formazione in medicine non convenzionali. 4. La Commissione di cui al comma 3 � composta da quindici membri nominati dal Ministro dell�universit� e della ricerca scientifica e tecnologica secondo i seguenti criteri: a) dieci membri in rappresentanza delle nove metodiche riconosciute con la presente legge, come previsto dal comma 2, lettera a) dell'art.5, nominati su indicazione delle pi� autorevoli e rappresentative associazioni di categoria; b) due membri, docenti universitari, che vantino una competenza specifica nelle medicine non convenzionali, scelti dal Ministro, nominati su indicazione delle pi� autorevoli e rappresentative associazioni di categoria; c) un rappresentante della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, dei chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO), da questa designato; d) un rappresentante designato dal Tribunale dei diritti del malato�. e) un rappresentante nominato dal Ministero dell�Universit� con funzioni di coordinatore. 5. La Commissione nominata, ai sensi del comma 4, elegge fra i suoi membri il Presidente; i membri della Commissione durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta. 6. La Commissione ha il compito di emanare, entro sei mesi dalla propria istituzione, le norme relative a: a) programma fondamentale di insegnamento; b) criteri e grado della formazione; c) registro dei docenti; d) registro degli istituti di formazione riconosciuti.

7. La Commissione nell'emanare le norme di cui al comma 6 deve attenersi ai seguenti princ�pi: a) la formazione deve comprendere un iter di formazione e un esame di qualificazione; b) la durata minima del corso di formazione specifica � di tre anni, per un totale complessivo allo stato attuale di almeno trecentotrenta ore, delle quali almeno cinquanta ore di pratica clinica; la durata del corso di laurea in chiropratica non deve essere invece inferiore a sei anni, secondo gli standard universalmente accettati e riconosciuti dalla World Federation of Chiropractic. c) il titolo di medico esperto in una o pi� terapie, di chiropratico e di osteopata � rilasciato solo al termine dell�iter completo di formazione. d) le universit�, statali e private, e le scuole riconosciute devono garantire lo svolgimento dell�iter di formazione specifico e il programma fondamentale di insegnamento, con un numero minimo di almeno cinque docenti; e) le universit�, statali e private che istituiscono corsi post laurea, come previsto dalla seguente legge, devono avvalersi nella scelta dei docenti di medici iscritti nei registri presso l'ordine e con esperienza di insegnamento in scuole riconosciute come previsto al comma 2 del presente articolo.

Articolo 8 (Compiti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono affinch� le aziende sanitarie locali istituiscano servizi ambulatoriali ed ospedalieri per la cura con le terapie non convenzionali. A tal fine sono consultate le analoghe istituzioni presenti negli altri Stati membri dell'Unione europea.

Articolo 9 (Medicinali non convenzionali)

1. Presso il Ministero della sanit� sono istituite, per ciascuno dei sei indirizzi medici non convenzionali, ovvero antroposofia, ayurveda, farmacologia cinese, fitoterapia, omeopatia e omotossicologia, singole commissioni con lo scopo di:

a) definire i criteri di qualit�, sicurezza ed efficacia richiesti per l�autorizzazione all�immissione in commercio dei medicinali richiesti per la pratica professionale di ogni medicina non convenzionale. b) valutare la rispondenza dei medicinali ai requisiti fissati per legge ed alle direttive emanate dalla Comunit� Europea. c) esprimere parere vincolante per il rilascio dell�autorizzazione all�immissione in commercio anche con procedura semplificata dei medicinali. d) esprimere parere vincolante per l�autorizzazione all�immissione in commercio di prodotti gi� registrati o autorizzati in uno Stato membro dell�Unione Europea e presenti sul mercato da almeno cinque anni dal momento dell�entrata in vigore della presente legge.

2. Con decreto del Ministro della sanit� sono definite le procedure da seguire per le prove farmacologiche, tossicologiche e cliniche ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio definite dalle singole commissioni di cui al comma 1 del presente articolo mentre sono automaticamente autorizzati i prodotti per i quali il parere di cui al comma 1 lettere c) e d) del presente articolo, sia stato espresso in modo favorevole; 3. Di ciascuna delle commissioni di cui al comma 1 fanno parte due medici, due farmacisti e due ricercatori esperti negli indirizzi medici di cui al comma 1 dell�articolo 1, nominati su indicazione delle pi� autorevoli e rappresentative associazioni di categoria, due esperti in produzione e controllo dei medicinali in questione, un rappresentante delle associazioni dei consumatori e un rappresentante del Ministero della sanit�. 4. Le commissioni di cui al comma 1 sono nominate con decreto del Ministro della sanit� e durano in carica tre anni dalla data di nomina ed i componenti possono essere rieletti una sola volta; segretari delle singole commissioni sono funzionari del Ministero della sanit� con qualifica non inferiore all�ottava qualifica funzionale. 5. Le eventuali spese per il funzionamento delle commissioni di cui al comma 1 sono a carico del Ministero della sanit�, che vi provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio esistenti.

Articolo 10 (Imposta sul valore aggiunto)

1. L�imposta sul valore aggiunto applicata ai medicinali delle terapie non convenzionali non pu� essere superiore alla massima aliquota prevista per gli altri farmaci.

Articolo 11 (Prontuario farmaceutico dei medicinali non convenzionali)

1. I medicinali delle terapie non convenzionali sono regolamentati secondo le specifiche farmacopee e a tutti gli effetti equiparati alle medicine non convenzionali. 2. La Commissione Permanente per le innovazioni terapeutiche di cui all�articolo 5, provvede all�elaborazione di prontuari farmaceutici specifici per ciascuno degli indirizzi terapeutici e li sottopone all�esame delle commissioni di cui all�articolo 9. 3. Il Ministro della sanit�, con proprio decreto, sentite le commissioni di cui all'articolo 9, autorizza la pubblicazione dei prontuari farmaceutici di cui al presente articolo.

Articolo 12 (Servizio veterinario omeopatico)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono affinch� nell'ambito di ciascuna azienda sanitaria locale siano istituiti servizi veterinari omeopatici. 2. I veterinari possono prescrivere prodotti per animali inseriti nel prontuario farmaceutico omeopatico di cui all'articolo 11.

Articolo 13 (Norme transitorie)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'iscrizione ai registri di cui all'articolo 6 per i laureati in medicina e chirurgia � effettuata su semplice richiesta degli interessati previa presentazione del proprio curriculum professionale di studi, corsi e pubblicazioni. Gli Ordini devono istituire una commissione composta da medici delle varie terapie. Qualora la commissione non ritenga sufficiente il curriculum, il medico deve superare l'esame finale previsto nei corsi riconosciuti dal Ministero dell'universit� e della ricerca scientifica e tecnologica. 2. Coloro che sono in possesso di diploma di laurea in chiropratica, rilasciato da istituti o colleges di chiropratica riconosciuti dal WFC (World Federation of Chiropractic) o dalla ECU (European Chiropractic Union), per poter esercitare la professione e iscriversi al registro dei chiropratici di cui all�articolo 4 bis, debbono altres� superare l'esame di Stato, salvo che: a) abbiano gi� svolto l'attivit� di chiropratico ininterrottamente per un periodo di tre anni, in un Paese dell'Unione Europea in cui l'esercizio della chiropratica sia disciplinato per legge ; b) abbiano esercitato in Italia l�attivit� di chiropratico essendo iscritti e in regola con le normative dell�Associazione Italiana Chiropratici e siano stati iscritti al Registro dei Chiropratici Italiani presso il C.N.L. da un periodo minimo di tre anni. 3. Fermo quanto previsto dal comma precedente, il Ministro della sanit�, di concerto con il Ministro dell'universit� e della ricerca scientifica e tecnologica, pu� determinare, in attesa dell'attivazione del corso di laurea in chiropratica e del diploma in osteopatia, i requisiti minimi indispensabili per l'esercizio della professione.

Articolo 14 (Naturopatia)

1. La Repubblica Italiana riconosce l�attivit� professionale svolta nell'ambito della prevenzione, del mantenimento della salute e dello stato di benessere delle persone e di incremento della loro vitalit�, denominata naturopatia. 2. Nell'interesse dei pazienti lo Stato garantisce un'adeguata qualificazione professionale dei naturopati, promuovendo l'istituzione di appositi corsi di formazione, controllandone l'attivit� e reprimendo l'esercizio per fini illeciti della naturopatia. 3. Il naturopata esercita una attivit� paramedica nel campo dell'informazione sulla salute, della prevenzione igienico-sanitaria, nonch� nel sostegno dello stato di benessere della persona e, nell�impostare una terapia, deve avvalersi di una diagnosi medica scritta. 4. Il titolo di naturopata � rilasciato da istituti scolastici pubblici o privati al termine di un corso articolato in tre anni di almeno 260 ore complessive, con esami annuali e un esame finale; possono iscriversi ai corsi di naturopatia coloro che hanno conseguito un diploma di scuola media secondaria.

Articolo 15 (Commissione permanente sulla naturopatia)

1. Il Ministro dell'universit� e della ricerca scientifica e tecnologica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce, presso il Ministero, una Commissione permanente sulla naturopatia. 2. La Commissione � composta da tre membri scelti dal Ministero dell'universit� e della ricerca scientifica e tecnologica secondo i seguenti criteri: a) un membro qualit� di esperto riconosciuto in naturopatia scelto su segnalazione delle associazioni di categoria; b) un rappresentante del Ministero dell'universit� e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzione di presidente; c) un rappresentante del Ministero della sanit�. 3. La Commissione � nominata con decreto del Ministro dell'universit� e della ricerca scientifica e tecnologica. 4. Le eventuali spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del Ministero dell'universit� e della ricerca scientifica e tecnologica, che vi provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio esistenti. 5. La Commissione presenta al Ministro dell'universit� e della ricerca scientifica e tecnologica un rapporto annuale sul lavoro svolto.

Articolo 16 (Compiti della Commissione e corsi di formazione)

1. La Commissione svolge i seguenti compiti: a) verifica il programma di studio degli istituti scolastici pubblici e privati e delle universit� pubbliche e private abilitati a rilasciare il diploma di naturopata; b) riconosce i titoli di studio equipollenti conseguiti in Paesi non membri dell'Unione europea; c) promuove la corretta divulgazione delle tematiche legate alla naturopatia 2. Il Ministro dell'universit� e della ricerca scientifica e tecnologica promuove l'istituzione dei corsi di formazione di naturopatia. 3. Gli istituti privati di formazione, singolarmente o in associazione, che ne facciano richiesta e possano attestare, documentando l'attivit� svolta, la conformit� alle disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo, possono chiedere il riconoscimento al Presidente della Repubblica, secondo le procedure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. 4. La Commissione pu� chiedere la revoca del riconoscimento agli istituti di cui al comma 3 in caso di riscontrata mancata conformit� alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo. 5. I corsi di formazione devono comprendere un iter di formazione e un esame di qualificazione. La durata minima dell'iter di formazione specifico � di tre anni, per un totale complessivo di almeno 260 ore, delle quali almeno 30 ore di pratica; l'iter di formazione nella sua unitaria costituzione pu� essere articolato in pi� corsi, anche autonomi, di diverso livello per il conseguimento del titolo di naturopata, fermo restando che il titolo � rilasciato solo al termine dell'iter completo di formazione. 6. Le universit�, statali e private, e le scuole riconosciute ai sensi del presente articolo devono garantire lo svolgimento dell'iter di formazione specifico e il programma fondamentale di insegnamento, con un numero minimo di almeno cinque docenti. Articolo 17 (Registro dei naturopati)

1. Presso le scuole private o pubbliche � istituito il registro dei naturopati che hanno superato l'esame finale previsto dal corso riconosciuto dal Ministero dell'universit� e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'articolo 16. 2. Ogni scuola privata o pubblica deve tenere un registro per ogni tipo di corso riconosciuto ai sensi dell'articolo 16.

Articolo 18 (Norme transitorie)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione ai registri di cui all'articolo 18 � effettuata su semplice richiesta degli interessati presso le scuole private o pubbliche dove hanno ottenuto il diploma. 2. Le scuole di cui al comma 1, provvedono all'iscrizione nel proprio registro istituito ai sensi dell'articolo 17 all'atto del riconoscimento della propria attivit� da parte del Ministero dell'universit� e della ricerca scientifica e tecnologica effettuato ai sensi dell'articolo 16. 3. Nel caso di corsi sostenuti, prima della data di entrata in vigore della presente legge, presso una scuola pubblica o privata che non ha ottenuto successivamente il riconoscimento ai sensi dell'articolo 16, l'interessato potr� ottenere il diploma frequentando l'ultimo anno e superando l'esame finale di uno dei corsi riconosciuti dal Ministero dell'universit� e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi del medesimo articolo 16.


Articolo 8 (Compiti delle regioni e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Legge, provvedono affinch� le aziende sanitarie locali istituiscano servizi ambulatoriali ed ospedalieri per la cura con le terapie non convenzionali. A tal fine sono consultate le analoghe istituzioni presenti negli altri Stati Membri dell�unione europea.

Articolo 9 (Medicinali non convenzionali)

1. Presso il Ministero della Sanit� sono istituite, per ciascuno dei sei indirizzi medici non convenzionali, ovvero antroposofia, ayurveda, farmacologia cinese, fitoterapia, omeopatia e omotossicologia, singole commissioni con lo scopo di definire i criteri di qualit�, sicurezza ed efficacia richiesti per l�autorizzazione all�immissione in commercio dei medicinali richiesti per la pratica professionale di ogni medicina non convenzionale. 2. Di ciascuna delle commissioni di cui al comma 1 fanno parte due medici, due farmacisti e due ricercatori esperti negli indirizzi medici di cui al comma 1 dell�art. 2, due esperti in produzione e controllo dei medicinali in questione, un rappresentante delle associazioni dei consumatori e un rappresentante del Ministero della Sanit�. 3. Con decreto del Ministro della Sanit� sono definite le procedure da seguire per le prove farmacologiche, tossicologiche e cliniche ai fini dell�autorizzazione all�immissione in commercio definite dalle singole commissioni di cui al comma 1. 4. Le commissioni di cui al comma 1 sono nominate con decreto del Ministro della Sanit� e durano in carica tre anni dalla data di nomina ed i componenti possono essere rieletti una sola volta; segretari delle singole commissioni sono funzionari del Ministero della Sanit� con qualifica non inferiore all�ottava qualifica funzionale. 5. Le eventuali spese per il funzionamento delle commissioni di cui al comma 1 sono a carico del Ministero della Sanit�, che vi provvede nell�ambito degli stanziamenti di bilancio esistenti.

Articolo 10 (Imposta sul valore aggiunto)

1. L�imposta sul valore aggiunto applicata ai medicinali delle terapie non convenzionali non pu� essere superiore alla massima aliquota prevista per gli altri farmaci.

Articolo 11 (Prontuario farmaceutico dei medicinali non convenzionali)

1. I medicinali delle terapie non convenzionali sono regolamentati secondo le specifiche farmacopee e a tutti gli effetti equiparati alle medicine non convenzionali, 2. La Commissione Permanente per le innovazioni terapeutiche di cui all�articolo 5 provvede all�elaborazione di prontuari farmaceutici specifici per ciascuno degli indirizzi terapeutici e li sottopone all�esame delle commissioni di cui all�articolo 9. 3. Il Ministro della Sanit� con proprio decreto, sentite le commissioni di cui all�articolo 9, autorizza la pubblicazione dei prontuari farmaceutici di cui al presente articolo.

Articolo 12 (Servizio veterinario omeopatico)

1. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, provvedono affinch� nell�ambito di ciascuna azienda sanitaria locale siano istituiti servizi veterinari omeopatici. 2. I veterinari possono prescrivere prodotti per animali inseriti nel prontuario farmaceutico omeopatico di cui all�articolo 11.

Articolo 13 (Norme transitorie)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge l�iscrizione ai registri di cui all�articolo 6 per i laureati in medicina e chirurgia � effettuata su semplice richiesta degli interessati previa presentazione del proprio curriculum professionale di studi, corsi e pubblicazioni. Gli Ordini devono istituire una commissione composta da medici delle varie terapie. Qualora la commissione non ritenga sufficiente il curriculum, il medico deve superare l�esame finale previsto nei corsi riconosciuti dal Ministero dell�Universit� e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Coloro che sono in possesso di diploma di laurea in chiropratica, rilasciato da istituti o colleges di chiropratica riconosciuti dal WFC (World Federation of Chiropractic) o dalla ECU (European Chiropratic Union), per poter esercitare la professione e iscriversi al registro dei chiropratici di cui all�articolo 4 bis, debbono altres� superare l�esame di Stato, salvo che: a) Abbiano gi� svolto l�attivit� di chiropratico ininterrottamente per un periodo di tre anni, in un Paese dell�Unione Europea in cui l�esercizio della chiropratica sia disciplinato per Legge; b) Abbiano esercitato in Italia l�attivit� di chiropratico essendo iscritti e in regola con le normative dell�Associazione Italiana Chiropratici e siano stati iscritti al Registro dei Chiropratici Italiani presso il C.N.L. da un periodo minimo di tre anni. 3. Fermo quanto previsto dal comma precedente, il Ministro della Sanit�, di concerto con il Ministro dell�Universit� e della ricerca scientifica e tecnologica, pu� determinare, in attesa dell�attivazione del corso di laurea in chiropratica e del diploma in osteopatia, i requisiti minimi indispensabili per l�esercizio della professione.

Articolo 14 (Naturopatia)

1. La Repubblica Italiana riconosce l�attivit� professionale svolta nell�ambito della prevenzione, del mantenimento della salute e dello stato di benessere delle persone e di incremento della loro vitalit�, denominata naturopatia. 2. Nell�interesse dei pazienti lo stato garantisce un�adeguata qualificazione professionale dei naturopati, promuovendo l�istituzione di appositi corsi di formazione, controllandone l�attivit� e reprimendo l�esercizio per fini illeciti della naturopatia. 3. Il naturopata esercita una attivit� paramedica nel campo dell� informazione sulla salute, della prevenzione igienico-sanitaria, nonch� nel sostegno dello stato di benessere della persona e, nell� impostare una terapia, deve avvalersi di una diagnosi medica scritta. 4. Il titolo di naturopata � rilasciato da istituti scolastici pubblici o privati al termine di un corso articolato in tre anni di almeno 260 ore complessive, con esami annuali e un esame finale; possono iscriversi ai corsi di naturopatia coloro che hanno conseguito un diploma di scuola media secondaria

Articolo 15 (Commissione permanente sulla naturopatia)

1. Il Ministro dell�Universit� e della ricerca scientifica e tecnologica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, istituisce, presso il Ministero, una Commissione permanente sulla naturopatia. 2. La Commissione � composta da tre Membri scelti dal Ministero dell�Universit� e della ricerca scientifica e tecnologica secondo i seguenti criteri: a) Un membro in qualit� di esperto riconosciuto in naturopatia scelto su segnalazione delle associazioni di categoria; b) Un rappresentante del Ministero dell�Universit� e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzione di presidente; c) Un rappresentante del Ministero della Sanit� 3. La Commissione � nominata con decreto del Ministro dell�Universit� e della ricerca scientifica e tecnologica. 4. Le eventuali spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carica o del Ministero dell�Universit� e della ricerca scientifica e tecnologica che vi provvede nell�ambito degli stanziamenti di bilancio esistenti. 5. La Commissione presenta al Ministro dell�Universit� e della ricerca scientifica e tecnologica un rapporto annuale sul lavoro svolto.

Articolo 16 (Compiti della Commissione e corsi di formazione)

1. La Commissione svolge i seguenti compiti: a) Verifica il programma di studio degli istituti scolastici pubblici e privati e delle universit� pubbliche e private abilitati a rilasciare il diploma di naturopata; b) Riconosce i titoli di studio equipollenti conseguiti in Paesi non Membri dell�Unione Europea; c) Promuove la corretta divulgazione delle tematiche legate alla naturopatia 2. Il Ministro dell�universit� e della ricerca scientifica e tecnologica promuove l�istituzione dei corsi di formazione di naturopatia. 3. Gli istituti privati di formazione, singolarmente o in associazione, che ne facciano richiesta e possano attestare, documentando l�attivit� svolta, la conformit� alle disposizione di cui al comma 5 del presente articolo, possono chiedere il riconoscimento al Presidente della Repubblica, secondo le procedure di cui all�articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. 4. La Commissione pu� chiedere la revoca del riconoscimento agli istituti di cui al comma 3 in caso di riscontrata mancata conformit� alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo. 5. I corsi di formazione devono comprendere un iter di formazione e un esame di qualificazione. La durata minima dell�iter di formazione specifico � di tre anni, per un totale complessivo di almeno 260, delle quali almeno 30 ore di pratica; l�iter di formazione nella sua unitaria costituzione pu� essere articolato in pi� corsi, anche autonomi, di diverso livello per il conseguimento del titolo di naturopata, fermo restando che il titolo � rilasciato solo al termine dell�iter completo di formazione. 6. Le Universit�. Statali e private, e le scuole riconosciute ai sensi del presente articolo devono garantire lo svolgimento dell�iter di formazione specifico e il programma fondamentale di insegnamento, con un numero minimo di almeno cinque docenti.

Articolo 17 (Registro dei naturopati)

1. Presso le scuole private o pubbliche � istituito il registro dei naturopati che hanno superato l�esame finale previsto dal corso riconosciuto dal Ministero dell�universit� e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell�articolo 16. 2. Ogni scuola privata o pubblica deve tenere un registro per ogni tipo di corso riconosciuto ai sensi dell�articolo 16.

Articolo 18 (Norme transitorie)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, l�iscrizione ai registri di cui all�articolo 18 � effettuata su semplice richiesta degli interessati presso le scuole private o pubbliche dove hanno ottenuto il diploma. 2. Le scuole di cui al comma 1, provvedono all�iscrizione nel proprio registro istituito ai seni dell�articolo 17 all�atto del riconoscimento della propria attivit� da parte del Ministero dell�Universit� e della ricerca scientifica e tecnologica effettuato ai sensi dell�Art. 16. 3. Nel caso di corsi sostenuti, prima della data di entrata in vigore della presente legge, presso una scuola pubblica o privata che non ha ottenuto successivamente il riconoscimento ai sensi dell�articolo 16, l�interessato potr� ottenere il diploma frequentando l�ultimo anno e superando l�esame finale di uno dei corsi riconosciuti dal Ministero dell�Universit� e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi del medesimo articolo 16.

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