Un momento importantissimo per le Medicine non Convenzionali:
la FNOMCeO le ha dichiarate ATTO MEDICO.

Il Consiglio Nazionale della FNOMCeO delibera che per l’ITALIA, unico tra i Paesi europei, solo i Medici e gli Odontoiatri possano svolgere le attività di Medicina non Convenzionale.

Ora gli Ordini dovranno adoperarsi per regolamentare questa ,ripeto, storica decisione.

Qui di seguito, potrete leggere il Documento approvato.
( nella foto  il Presidente FNOMCeO Dott.Giuseppe Del Barone )
DELIBERAZIONE 

Il Consiglio Nazionale della FNOMCeO,  riunito a Terni il 18 maggio 2002, 

VISTA la decisione del Comitato Centrale del 3 maggio 2002 in materia di medicine e pratiche non convenzionali che ha fatto proprie le risultanze dei lavori della Commissione per l'esame delle problematiche inerenti  dalla medicina non convenzionale  nominata dal Comitato Centrale in data 26 settembre 2001 ; 

VISTA la risoluzione n. 75 del Parlamento europeo del 29 maggio 1997 e la risoluzione n. 1206 del Consiglio d'Europa del 4 novembre 1999, sullo stato delle medicine non convenzionali, nelle quali viene constatata la crescente diffusione delle stesse e ribadita la necessità di assicurare ai cittadini il più elevato livello di sicurezza e l'informazione più corretta; 

VISTA la carenza di interventi chiarificatori da parte di altre Autorità competenti a normare la materia, più volte sollecitate a pronunciarsi dalla Federazione; 

VISTA l'entità del fenomeno che secondo le ultime stime ISTAT (1999-2000) è in rapido incremento nelle società industrializzate; 

VISTA la forte aspettativa di interventi di garanzia da parte della pubblica opinione; 

PRESO ATTO della mutata concezione del "bene salute”. che l'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce come stato di benessere fisico, psichico e sociale, complessivo, e non solo  come assenza di malattia; 

CONSAPEVOLE della necessità che il medico, nell' esplicazione della propria attività professionale, si ponga oggi, di fronte ad un'immagine dell'uomo che tenga conto di tutti gli aspetti anche non riconducibili a schemi predefinibili relativi a salute e malattia; 

CONSIDERATA la necessità di una più attenta valutazione dei possibili e diversi approcci diagnostici e terapeutici finalizzati a garantire ai cittadini la più ampia libertà possibile di scelta terapeutica; 

VALUTATA l’opportunità, nell’attuale contesto socio-culturale, sulla base del consenso libero e informato, di valorizzare un sistema di conoscenze, quali le medicine e le pratiche non convenzionali, che non si ponga in antitesi ai principi irrinunciabili fondanti della Medicina Ufficiale; 

RAVVISATA l'opportunità di integrazione delle medicine e pratiche non convenzionali di cui può beneficiare il cittadino; 

CONSIDERATA la ferma intenzione della Federazione nazionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di rinsaldare il proprio ruolo istituzionale di primo garante della professione presso i cittadini e presso lo Stato, a tutela della collettività; 

VISTO l' assunto, ribadito anche da numerose pronunce giurisprudenziali, che quanto attiene alla diagnosi e alla cura delle malattie ovvero l’atto medico deve avere un ' adeguata. garanzia nel superiore interesse della salute e che tale garanzia è data dalle conoscenze e dalla competenza di chi esercita attività rivolta alla tutela della salute; condizioni che lo Stato controlla attraverso l'iter degli studi universitari, la laurea, l'abilitazione post-lauream nonché l'iscrizione all'albo tenuto dal1'Ordine professionale; 

RlBADlTO il principio che il medico pur nella piena libertà di scelta terapeutica, dovrà comunque in scienza e coscienza, attenersi alle regole della prudenza e che, nel rispetto delle conoscenze scientifiche, è tenuto a far si che il cittadino, adeguatamente informato, non si sottragga a specifici trattamenti di comprovata efficacia; 
 
 
 

DELIBERA
 
 

di approvare il documento allegato contenente le linee guida della FNOMCeO su medicine e pratiche non convenzionali. 
 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO                                                                                                                             IL PRESIDENTE 
 
 
 
 

ALL.TO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Terni, 18 maggio 2002 
 

LINEE GUIDA DELLA FNOMCeO SU
MEDICINE E PRATICHE NON CONVENZIONALI







" Le Medicine e le pratiche non convenzionali" ritenute in Italia come rilevanti da un punto di vista sociale sia sulla base delle indicazioni della Risoluzione n. 75 del Parlamento europeo del 29 maggio 1997 e della Risoluzione  n. 1206 del Consiglio d'Europa del 4 novembre 1999 che sulla base della maggiore frequenza di ricorso ad alcune di esse da parte dei cittadini oltre che degli indirizzi medici non convenzionali affèrmatisi in Europa. negli ultimi decenni, sono: 

l) Agopuntura 
2) Fitoterapia 
3) Medicina Ayurvedica 
4) Medicina Antroposofica 
5) Medicina Omeopatica 
6) Medicina Tradizionale Cinese 
7) Omotossicologia 
8) Osteopatia 
9) Chiropratica 

L 'esercizio delle suddette medicine e pratiche non convenzionali è da ritenersi a tutti gli effetti atto medico e pertanto si ritiene: 

- essere le medicine esercitabili e le pratiche gestibili -in quanto atto medico - esclusivamente da parte del medico chirurgo ed odontoiatra in pazienti suscettibili di trarne vantaggio dopo un 'adeguata informazione e l 'acquisizione di esplicito consenso consapevole: 

- essere il medico chirurgo e l'odontoiatra gli unici attori sanitari in grado di individuare pazienti suscettibili di un beneficiale ricorso a queste medicine e pratiche, in quanto solo il medico chirurgo e l'odontoiatra sono abilitati all'atto diagnostico, che consente la corretta discriminazione fra utilità e vantaggio del ricorso consapevole a trattamenti non convenzionali: 

- essere in questa impostazione il medico chirurgo e l'odontoiatra  gli unici in grado di evitare che le medicine e le pratiche non convenzionali vengano proposte e prescritte a pazienti senza possibilità di vantaggio, sottraendoli alle disponibili terapie scientificamente accreditate, sulle quali dovrà essere sempre aggiornato attraverso l 'ECM: 

- essere il medico chirurgo e l'odontoiatra gli unici soggetti legittimati a effettuare diagnosi, a predisporre il relativo piano terapeutico e a verificare l 'attuazione dello stesso sul paziente: 

- essere dovere della FNOMCeO e di tutti gli Ordini provinciali, perseguire nei modi dovuti e con tempestività, denunciando all'autorità competente chiunque, non medico, eserciti le suddette medicine e pratiche non convenzionali;

- essere dovere della FNOMCeO e di tutti gli Ordini provinciali perseguire disciplinarmente quei medici chirurghi e odontoiatri che non rispettino, a norma del vigente Codice Deontologico, le regole sopra richiamate o che svolgano attività di prestanomismo a copertura di prestazioni da parte di non medici relativamente alle medicine e alle pratiche non convenzionali sopra elencate;

- essere opportuna la costituzione a livello nazionale FNOMCeO di una banca-dati sulla legislazione internazionale, nazionale e regionale dedicata alle medicine e alle pratiche non convenzionali anche su segnalazione dei singoli Ordini provinciali; 

- di richiedere con forza, per far corrispondere alla consistente domanda di medicine e pratiche non convenzionali, un coerente sviluppo di sistemi preposti alla tutela dell'efficacia e sicurezza, la costituzione di una Agenzia Nazionale composta da soggetti istituzionali quali: il Ministero della Salute, le Regioni, il MURST e la FNOMCeO, 
Tra i compiti principali da affidare a tale Organismo, che potrebbe articolarsi in analoghe strutture regionali. sono da prevedersi: 
1.  l'individuazione e la regolamentazione delle attività relative alle singole medicine e pratiche non convenzionali; 
2.  la promozione della ricerca di base e applicata, secondo le regole di buona pratica clinica, nelle aree esclusive e soprattutto in quelle integrate favorendo la conoscenza dei principi e dell'uso appropriato delle medicine e pratiche non convenzionali nella cultura medica, avvalendosi di finanziamenti propri e derivanti da soggetti pubblici e privati in ambito nazionale ed europeo; 
3.  il monitoraggio e l'informazione, attraverso relazioni semestrali/annuali alle Istituzioni responsabili della tutela della salute, sull'uso appropriato, efficace e sicuro delle medicine e pratiche non convenzionali;
4.   la regolamentazione dei percorsi formativi attraverso: 
      a.   l'individuazione dei  criteri per l'adozione degli ordinamenti didattici; 
      b.   la definizione dei criteri e dei requisiti per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati coinvolti nelle attività di formazione; 
5.  la sollecitazione, alle Istituzioni competenti, a predisporre tutti quei provvedimenti di carattere normativo o regolamentare utili al perseguimento dei propri scopi istitutivi; 

- sollecitare il Parlamento ad attivarsi affinché si pervenga ad una modifica normativa sulla pubblicità sanitaria, su proposta della FNOMCeO. con l'inserimento di norme specifiche per il settore; 

- sollecitare le Autorità competenti ad attivarsi al fine dell'inserimento delle voci, relative alle prestazioni professionali rese nell'esercizio delle medicine e pratiche non convenzionali sopra elencate, all'interno della Tariffa minima nazionale degli onorari per le prestazioni medico-chirurgiche ed odontoiatriche (DPR 17 febbraio 1992), che, peraltro, necessita di una sostanziale e globale revisione; 

- prevedere l 'istituzione presso gli Ordini provinciali dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri di un registro suddiviso in sezioni per ciascuna delle medicine e pratiche non convenzionali sopra elencate.
L 'inserimento nel registro dei medici chirurghi e degli odontoiatri è subordinato alla individuazione di criteri che verranno stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento della FNOMCeO, in collaborazione con le scuole e le Società Scientifiche accreditate dalla FNOMCeO stessa, nella distinzione di ruoli e funzioni. 

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

CHIEDE

con forza un urgente e indifferibile intervento legislativo del Parlamento, al fine dell’ approvazione  di una normativa specifica concernente le Medicine e le pratiche non convenzionali sulla base di quanto contenuto nel presente documento.